Il complesso delle norme giuridiche, considerate nel
loro insieme o nei loro particolari raggruppamenti, che regolano i rapporti
sociali determinando ciò che è lecito, vietato od obbligatorio.
║ Scienza che si occupa dello studio di tali norme. ║ Facoltà
o pretesa, riconosciuta e tutelata dalla legge, di esigere dagli altri un
determinato comportamento attivo od omissivo. ║ Per estens. -
Facoltà o pretesa, legittimata da validi motivi. ║
Di d.:
per legge. Locuzione talvolta contrapposta a
di fatto. ║
D.
erariali: tributi dovuti dal cittadino allo Stato o ad altro ente pubblico.
║ Compenso dovuto ad enti o a privati, per la prestazione di un servizio.
║
D. d'autore (V. AUTORE, DIRITTO
D'.) ║
Filosofia del d.: scienza che studia il concetto
assoluto del
d., indagandone i fondamenti, la natura e i rapporti che
intrattiene con l'etica e la politica. Spesso la filosofia del
d.
coincide con le dottrine giuridiche dei vari filosofi. ║
Dottrina del
d.: scienza che studia il
d. positivo. ● Encicl. - Il concetto
generale di
d. assomma in sé una nozione di oggettività e
una di soggettività. Per
d. oggettivo (o
positivo) si
intende l'estrinsecazione dell'attività ordinatrice del corpo sociale in
un complesso normativo. Esso rappresenta il corpo giuridico effettivamente posto
in atto in un dato contesto e come tale vigente nel suo ambito. Ogni singola
norma del
d., che agisce sui suoi destinatari sia come movente sia come
regola del libero volere, stabilisce il principio ipotetico per cui ad una data
fattispecie segue sempre un determinato effetto. I caratteri propri della norma
giuridica sono: 1) generalità, in quanto è valevole per ogni
fattispecie corrispondente a quella paradigmatica per cui la norma stessa
è stata emessa; 2) imperatività, relativa alla modalità
della comunicazione del merito della norma; 3) coattività, cioè
capacità costrittiva esercitata nei confronti dei destinatari mediante la
minaccia di una punizione. Il
d. oggettivo si divide in due categorie
generali. Il
d. pubblico riguarda lo
status rei publicae, le sue
norme cioè regolano la funzione e l'organizzazione dello Stato e quella
degli enti pubblici; a sua volta comprende il
d. amministrativo,
costituzionale, finanziario, processuale, penale. Il
d. privato,
invece, disciplina i rapporti fra singoli cittadini e quelli fra i singoli e lo
Stato o suoi enti che non esplichino però funzioni di potere politico e
sovrano; a sua volta comprende il
d. civile, commerciale, agrario,
industriale, marittimo. Per
d. soggettivo, si intende l'insieme delle
facoltà, accordate ai singoli dalle norme giuridiche positive, di esigere
una determinata condotta da altri. Per le esigenze sistematiche, dunque,
costituisce una categoria unitaria comprendente sia i rapporti fra singoli sia
quelli fra singoli e pubblica amministrazione. In relazione al loro contenuto i
d. soggettivi possono essere
trasmissibili o
intrasmissibili (quando siano o meno idonei ad essere trasferiti da un
soggetto ad un altro),
disponibili o
indisponibili (quando il
soggetto titolare può farne oggetto di atti di disposizione o no),
patrimoniali o
non patrimoniali (quando siano valutabili o meno in
denaro). I
d. potestativi, infine, consistono nel potere del titolare di
produrre un effetto giuridico mediante l'espressione di una propria
volontà (per esempio la citazione in giudizio) coinvolgendo altre persone
che, pur non essendo tenute a prestazioni, debbono però soggiacere a tale
effetto. La relazione fra il titolare di un
d. soggettivo e la figura cui
corre l'obbligo di corrispondervi rappresenta un rapporto giuridico. ● St.
del dir. - Nelle prime comunità primitive, il
d. coincideva in
pratica con regole di comportamento volte a mantenere un equilibrio
magico-sacrale, garanzia di prosperità. Solo nell'ambito delle prime
culture urbane, in seguito alla differenziazione dei compiti di produzione e
alla stratificazione sociale e di potere, si ebbero vere e proprie norme
giuridiche corredate dalle relative sanzioni. Tali norme, in quanto trasmesse
oralmente in forme di massima, si consolidarono in una sorta di
d.
popolare, rappresentato dalle consuetudini e dagli usi delle singole
comunità. Solo con la scrittura si passò da singole massime ad una
legislazione e si poté individuare la figura del legislatore da una parte
e del giudice dall'altra. Il
d. imposto dall'autorità, in fertile
competizione con quello scaturito dall'esperienza del popolo, fu il motore
nell'evoluzione delle istituzioni. Inoltre, con l'affermarsi di un potere
politico distinto da quello religioso, a poco a poco anche il
d.
cessò di essere una mera applicazione dell'ideologia religiosa vigente
per assumere una natura schiettamente civile e sociale. Il celeberrimo Codice di
Hammurabi è il primo esempio di autonomia del
d. rispetto alla
sfera religiosa. Il
d. greco fu essenzialmente di ambito cittadino, per
cui ogni
polis ebbe due leggi e suoi magistrati, ma sono riconoscibili
linee guida comuni soprattutto nel
d. privato ed in quello
commerciale. Tuttavia fu il
d. romano a unire la profondità
del pensiero giuridico all'efficacia dell'organizzazione e delle istituzioni,
influenzando la filosofia e la forma del
d. fin oltre il Rinascimento,
ampliando il campo dello
jus naturale con lo
jus civile e lo
jus gentium. Con il tramonto della potenza romana, in Europa si
svilupparono nuovi istituti fonte di
d., che rimasero però sotto
l'influenza sostanziale e formale della tradizione giuridica romana: si pensi
all'intero
d. longobardo o alla produzione giuridica del Medioevo
europeo. Ancora nel Rinascimento fu il
d. romano ad essere studiato e
applicato come
d. comune. Solo con la Rivoluzione francese si
operò una definitiva frattura che segnò la fine dell'applicazione
pratica delle tradizioni giuridiche romane e contemporaneamente portò
alle prime compilazioni di Codici nazionali che furono alla base dei nascenti
Stati moderni. La nuova produzione giuridica, il cui primo esempio fu il Codice
di Napoleone, non si basava più sulle fonti consuetudinarie ma sulla
legislazione dello Stato e sulla modalità codificatoria. Tradizionalmente
opposto al
d. romano è quello
anglo-americano, le cui
radici affondano nella normativa anglosassone iniziatasi in Inghilterra durante
l'XI sec. La
Common Law (V.) di matrice
normanna si differenziò dal filone romanista della
Civil Law,
ponendosi rispetto alle normative locali precedenti come
legge del re,
cui tutti potevano fare ricorso in tutto il regno, prescindendo dalle
istituzioni particolari. Attraverso i secoli caratteristica fondamentale del
d. anglosassone restò la sua origine ed evoluzione non dottrinale
ma legata all'esperienza viva processuale. Si tratta di un
d.
giurisprudenziale che si distingue dalla tradizione romanista dell'Europa
continentale (in cui la dottrina elabora principi generali a prescindere da casi
specifici cui viene successivamente applicata) in quanto i suoi orientamenti
sono dati dalle sentenze emesse, la cui applicabilità viene valutata caso
per caso e caso per caso modificata. ║
D. dell'uomo: tutte quelle
situazioni giuridiche ritenute fondamentali per l'esistenza della persona umana
e tali da non poter essere negate, compresse od ostacolate nella loro
realizzazione dallo Stato. Si possono sommariamente distinguere in:
d.
politici, civili, economici e
sociali. Essi sono volti a tutelare: 1)
l'esistenza individuale nella sua integrità (contro cioè
l'uccisione, la tortura, la mutilazione, la schiavitù, la privazione
della libertà di coscienza, di espressione, di religione); 2) la
sicurezza rispetto ai bisogni essenziali (lavoro, giusto salario, giusto riposo,
salute, abitazione, istruzione); 3) l'eguaglianza fra gli individui (contro le
discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, opinione, condizione
sociale); 4) l'esercizio paritario dei
d. politici (
d. elettivi
attivi e passivi, libertà di associazione, elezioni libere, periodiche e
con segretezza del voto). La necessità di affermare i
d. dell'uomo
come universali e irrinunciabili è evidente fin dai primi ordinamenti
statali che videro la luce, influenzati dalla cultura illuministica,
nell'età moderna. Il
Bill of Rights americano del 1775 e la
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese del 1789,
poi premessa alla Costituzione del 1791 (da cui trassero ispirazione tutte le
costituzioni degli Stati liberal-democratici moderni), ne sono la testimonianza.
Col tempo tali affermazioni generali, che avevano carattere di premessa al
corpus normativo vero e proprio, assunsero contenuti più concreti
e puntuali fino a raggiungere efficacia precettiva: primo esempio in tal senso
fu la Costituzione belga del 1831, mentre la Costituzione italiana del 1948
rappresenta una delle più alte realizzazioni di concreta protezione
giuridica al godimento e all'esercizio dei
d. dell'uomo. Dopo la seconda
guerra mondiale, in seguito al riscontro di tali e tante violazioni contro
l'umanità, la tutela dei
d. dell'uomo è stata affidata in
particolare al maggior organismo di rappresentanza della comunità
internazionale, l'ONU. Nel 1948 l'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che, benché e
purtroppo priva di effetti obbligatori, in quanto raccomandazione internazionale
esercita potere di indirizzo rispetto alle codificazioni dei singoli Paesi
firmatari. Essa è costituita da un preambolo e da trenta articoli che
sviluppano l'affermazione dell'art. 1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e
d. Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". In
particolare sono specificati il
d. "alla vita, alla libertà e alla
sicurezza della propria persona"; la libertà dallo "stato di
schiavitù e di servitù", le garanzie contro la "tortura e le
punizioni crudeli, inumane o degradanti"; il
d. al "riconoscimento della
personalità giuridica", all'eguaglianza dinanzi alla legge e contro
l'arresto e la detenzione arbitrari; il
d. per ogni individuo accusato di
un reato di essere "presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto le
garanzie necessarie per la sua difesa"; il
d. "alla libertà di
movimento e di residenza"; il
d. di asilo politico e di cittadinanza;
l'uguaglianza dei
d. tra uomo e donna nel matrimonio e all'atto del suo
scioglimento; il
d. di proprietà; il
d. di "libertà
di pensiero, di coscienza e di religione"; il
d. alla "libertà di
opinione e di espressione, incluso quello di diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo"; il
d. alla "libertà di riunione e di
associazione"; il
d. di partecipare alla vita politica del proprio Paese
e, infine, il
d. alla sicurezza sociale, al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, allo sciopero, all'istruzione, alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia. Alla Dichiarazione si
ispirarono anche la
Convenzione per la salvaguardia dei d. dell'uomo e delle
libertà fondamentali, adottata nel 1950 dagli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed entrata in vigore nel 1953. Essa fa obbligo agli Stati
aderenti di garantire il rispetto dei
d. e delle libertà
enunciate. A salvaguardia di tali
d. e libertà sono stati
istituiti due appositi organismi: la
Commissione europea per i diritti
dell'uomo e la
Corte europea per i diritti dell'uomo. Alla prima
possono ricorrere le persone e i gruppi che si ritengano lesi rispetto ai
principi enunciati dalla Convenzione ed abbiano esaurito le vie di ricorso
nazionali; alla seconda possono invece ricorrere solo gli Stati e la Commissione
stessa. La più recente e significativa occasione di dibattito e
risoluzione relativa alla tutela dei
d. dell'uomo è stata la
conferenza sulla sicurezza e la cooperazione tenutasi ad Helsinki
(V. HELSINKI, CONFERENZA DI) fra il settembre 1973
e l'agosto 1975, cui parteciparono 35 Paesi compresi USA e URSS. Al termine
è stato sottoscritto un atto finale, la
Carta di Helsinki, in cui
i firmatari si impegnavano al "rispetto dei
d. dell'uomo e delle
libertà fondamentali incluse quelle di pensiero, coscienza, religione e
credo". ║
Associazioni internazionali per la difesa dei d.
dell'uomo: in aggiunta agli enti creati a tale scopo dal
d.
internazionale, sono sorte associazioni e gruppi di azione e di pressione
sostenuti da liberi cittadini che intendono contribuire all'affermazione dei
d. dell'uomo. Ricordiamo, oltre alla
Lega internazionale per la difesa
dei diritti dell'uomo, il
Tribunale Russel e
Amnesty
International (V. SINGOLE VOCI).