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Dimissione.

Atto di rinuncia volontaria a un impiego, una carica, un pubblico ufficio. ║ Atto formale con cui si avalla l'uscita di un malato dall'ospedale. ● Dir. - D. del lavoratore subordinato: il lavoratore può recedere unilateralmente da un contratto d lavoro a tempo indeterminato, comunicando al datore di lavoro la propria intenzione. Nel caso di d. per giusta causa non è necessario alcun preavviso, in caso di d. volontarie il lavoratore invece è tenuto a rispettare il preavviso stabilito contrattualmente o a versare un risarcimento. L'indennità di anzianità, prevista per ogni eventuale interruzione del rapporto di lavoro, è dovuta anche per d. e le lavoratrici madri, nel caso si dimettano durante il periodo in cui è previsto per loro il divieto di licenziamento, hanno diritto alle indennità spettanti per legge in caso di licenziamento. ║ D. nel pubblico impiego: consistono di un atto amministrativo, attraverso il quale il lavoratore comunica per iscritto la propria volontà di rescindere il rapporto di lavoro; tale istanza, cui non possono essere unite condizioni, può però contenere l'indicazione della data da cui le d. dovrebbero avere decorrenza. Le d. non sono attuali fino al momento in cui l'amministrazione non le abbia accettate ed abbia comunicato tale accettazione al lavoratore. L'accettazione delle d. può essere ritardata o rifiutata solo in caso di riconoscimento di un vizio di volontà da parte del richiedente (errore, costrizione violenta), per motivi di servizio (da specificare nell'atto di rifiuto), fino alla conclusione di procedimenti disciplinari pendenti. In caso di cariche onorarie, la presa d'atto dell'amministrazione è puramente formale e non sostanziale; inoltre deve essere immediata. ║ D. del Governo: l'articolo 94 della Costituzione italiana stabilisce che, dal momento che i nostri Governi non sono direttamente eletti ma hanno natura parlamentare, qualora una delle due Camere abbia negato a un Governo la fiducia precedentemente accordata (mediante una mozione di sfiducia, motivata e votata per appello nominale), il Governo rassegni obbigatoriamente le proprie d. al presidente della Repubblica. L'atto di d. di un Governo può essere dovuto anche a problemi interni alla stessa compagine dell'esecutivo, ma ovviamente in questo caso le d. non sono obbligatorie. Perché queste, comunque motivate, siano effettive, è necessario che siano accolte dal capo dello Stato che, in determinati casi, può decidere di rinviare il Governo alle Camere per verificarne la fiducia. ║ D. del presidente della Repubblica: determinano la vacanza dell'ufficio e obbligano alla figura di un supplente, che nell'immediato può essere il presidente del Senato in carica. Le d. del capo dello Stato sono operanti ipso iure e non necessitano per essere attuali dell'accettazione di alcun organo dello Stato. Teoricamente l'ordinamento italiano prevede che esse siano comunicate al presidente della Camera dei deputati perché a tale figura spetta la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo presidente. Nei tre casi di d. presidenziali verificatesi (Segni, 1964; Leone, 1978; Cossiga, 1992), però, la prassi è stata quella di presentarle contemporaneamente ai presidenti dei due rami del Parlamento ed al presidente del Consiglio.