Chim. - Operazione mirante ad abbassare il grado di
concentrazione di una sostanza mediante l'aggiunta di un'altra
(V. DILUENTE). Benché sia molto più
spesso applicata in riferimento a liquidi, si ha anche
d. di gas (per
aggiunta di altro gas) e
d. di solidi (per dispersione di minute
particelle in un altro solido inerte). Quando si agisce su soluzioni liquide, la
d. è quasi sempre accompagnata dalla produzione di una
quantità di calore, detto
calore di d.: quando si considera la
differenza tra il calore di soluzione alla concentrazione finale e il calore di
soluzione alla concentrazione precedente la
d., si parla di
calore di
d. integrale. Quando si calcola invece la quantità di calore
sviluppata dall'aggiunta di una mole di solvente ad una quantità tale di
soluzione da non variarne in modo apprezzabile la concentrazione, si parla di
calore di d. differenziale. ║
Principio di d.: se in un
sistema sono possibili più reazioni la cui velocità dipende da
diverse concentrazioni della soluzione che lo costituisce, sarà possibile
favorire cineticamente una reazione rispetto ad altre agendo opportunamente
sulla concentrazione del sistema. ║
Regola di d.: regola che
permette di calcolare la quantità di soluzioni o liquidi da mescolare per
ottenere una soluzione di concentrazione data. ● Med. -
Prova della
d.: esame della funzionalità renale che si esegue facendo bere al
malato digiuno un litro di acqua e misurando poi quantità e
densità delle urine emesse in quattro o cinque minzioni. La condizione
del soggetto è normale quando la quantità d'acqua eliminata
è pressoché pari a quella ingerita.