(dal latino
digerere: disporre
ordinatamente). Denominazione tecnica di una specifica tipologia di opere della
letteratura giuridica romana. Seguendo l'ordine di esposizione dell'editto
pretorio, venivano sistematicamente raccolte leggi, senatoconsulti,
costitutiones imperiali, responsi e sentenze sì da ottenere una
vera e propria trattazione di diritto privato. Ne sono esempi i
d. di
Alfeno Varo o di Giuvenzio Celso. ║ Nome con cui viene anche indicato, per
antonomasia, il
Corpus Juris Civilis (V.),
vasta raccolta di
iura voluta dall'imperatore Giustiniano e realizzata da
Triboniano e altri 16 collaboratori. L'opera, portata a termine in tre anni, fu
pubblicata nel dicembre del 533 con il titolo di
Digesta seu
pandéktai. Comprendeva 50 libri ed era divisa in sette parti:
prota (libri 1-4),
de iudiciis (libri 5-11),
de rebus
(libri 12-19),
umbilicus (libri 20-27),
de testamentis (libri
28-36) e due parti senza titolo dal libro 37 al 44 e dal 45 al 50. In
concomitanza al
D. fu redatto un trattato elementare per la scuola,
destinato a sostituire le
Istituzioni di Gaio, ugualmente chiamato
Institutiones.