Riguardante la dieta alimentare. ● Dir. -
Prodotti d.: secondo la legge 29 marzo 1951 n. 327, che disciplina la
materia, sono considerati
d. i prodotti alimentari che, allo scopo di
rispondere ai requisiti richiesti dalle diete speciali o di completare ovvero di
sostituire l'alimentazione ordinaria, subiscono uno speciale processo di
lavorazione o vengono integrati con protidi, lipidi, glucidi, vitamine, sali
minerali o comunque con sostanze atte a conferire particolari proprietà
d. I prodotti
d. destinati all'alimentazione dei diabetici devono
contenere una quantità di idrati di carbonio non superiore al 50% su
sostanza secca. Il personale in genere adibito alla preparazione e manipolazione
dei prodotti
d. deve essere sottoposto a visita medica di controllo
completata dalle opportune indagini intese ad escludere l'eventuale presenza di
portatori di microbi patogeni, con particolare riguardo agli enterobatteri
patogeni ed agli stafilococchi enterotossici. La visita medica e gli eventuali
controlli batteriologici devono essere ripetuti annualmente.