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Dietètico.

Riguardante la dieta alimentare. ● Dir. - Prodotti d.: secondo la legge 29 marzo 1951 n. 327, che disciplina la materia, sono considerati d. i prodotti alimentari che, allo scopo di rispondere ai requisiti richiesti dalle diete speciali o di completare ovvero di sostituire l'alimentazione ordinaria, subiscono uno speciale processo di lavorazione o vengono integrati con protidi, lipidi, glucidi, vitamine, sali minerali o comunque con sostanze atte a conferire particolari proprietà d. I prodotti d. destinati all'alimentazione dei diabetici devono contenere una quantità di idrati di carbonio non superiore al 50% su sostanza secca. Il personale in genere adibito alla preparazione e manipolazione dei prodotti d. deve essere sottoposto a visita medica di controllo completata dalle opportune indagini intese ad escludere l'eventuale presenza di portatori di microbi patogeni, con particolare riguardo agli enterobatteri patogeni ed agli stafilococchi enterotossici. La visita medica e gli eventuali controlli batteriologici devono essere ripetuti annualmente.