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Dichiarazione dei redditi.

Atto formale cui è tenuto annualmente ogni soggetto, riguardante la specificazione dei redditi ottenuti durante l'anno solare concluso, anche nel caso in cui non ne consegua alcun debito d'imposta. Tale atto risponde a un principio generale, sebbene subordinato alla presenza di reddito, ad eccezione dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili ("persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni") che devono presentare la d. dei r. anche in mancanza di reddito. La d. dei r. è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (V. IRPEF) e dell'imposta locale sui redditi (V. ILOR) e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manchi tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. La d. dei r. delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili. Sono esonerati dall'obbligo della d. dei r.: 1) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito, sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; 2) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e redditi fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano complessivamente superiori a una stabilita quota minima annua; 3) le persone fisiche che possiedono redditi di lavoro dipendente che non superino una soglia minima annua, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; 4) i lavoratori dipendenti che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio imposte del loro domicilio fiscale, entro la scadenza del termine stabilito per la d. dei r., un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate. Se a formare il reddito complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui imputabili, l'esonero compete a condizione che il reddito complessivo sia inferiore ad una quota minima stabilita e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte. Se più soggetti sono obbligati alla medesima d. dei r., l'adempimento da parte di uno di loro esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della d. dei r. spetta al rappresentante legale. La d. dei r. delle persone fisiche deve inoltre specificare le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente, nonché la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono conservate le scritture contabili. Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie relativi sia al contribuente sia alle persone di cui innanzi specificato: a) disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni da diporto, di cavalli di equitazione o da corsa, di autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che non siano beni relativi ad impresa; b) residenze secondarie a disposizione permanente o temporanea in Italia o all'estero; c) numero dei collaboratori familiari, precettori, governanti, ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia; d) disponibilità di riserve di caccia. Deve essere inoltre indicato il canone per i fabbricati dati in locazione. Le persone fisiche e le società di persone devono presentare la d. dei r. entro il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (V. IRPEG), se tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la d. dei r. entro un mese dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto; nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nel termine stabilito, la d. dei r. deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine non rispettato. Gli altri soggetti all'IRPEG presentano la d. dei r. entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta. L'ufficio delle imposte, in deroga al segreto bancario, può richiedere copia dei conti di contribuenti rispetto ai quali abbia notizia: a) di mancata presentazione della d. dei r.; b) di una discordanza fra imponibile dichiarato ed imponibile effettivo superiore ai cento milioni di lire; c) della mancata compilazione delle scritture contabili per un periodo di tre anni. In base ai risultati delle prime indagini, gli uffici provvedono agli accertamenti relativi alle d. dei r. scorrette od omesse.