Atto formale cui è tenuto annualmente ogni
soggetto, riguardante la specificazione dei redditi ottenuti durante l'anno
solare concluso, anche nel caso in cui non ne consegua alcun debito d'imposta.
Tale atto risponde a un principio generale, sebbene subordinato alla presenza di
reddito, ad eccezione dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
("persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni") che
devono presentare la
d. dei r. anche in mancanza di reddito. La
d. dei
r. è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (V. IRPEF) e dell'imposta locale sui
redditi (V. ILOR) e deve contenere l'indicazione
degli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione degli imponibili
secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali
manchi tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento
e delle sanzioni. La
d. dei r. delle persone fisiche è unica per i
redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili. Sono
esonerati dall'obbligo della
d. dei r.: 1) le persone fisiche che non
possiedono alcun reddito, sempre che non siano obbligate alla tenuta di
scritture contabili; 2) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e redditi
fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano complessivamente
superiori a una stabilita quota minima annua; 3) le persone fisiche che
possiedono redditi di lavoro dipendente che non superino una soglia minima
annua, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; 4) i lavoratori dipendenti
che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio imposte del
loro domicilio fiscale, entro la scadenza del termine stabilito per la
d. dei
r., un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle
somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale e
l'ammontare delle ritenute operate. Se a formare il reddito complessivo del
lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui imputabili, l'esonero
compete a condizione che il reddito complessivo sia inferiore ad una quota
minima stabilita e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente
soggetti a ritenuta alla fonte. Se più soggetti sono obbligati alla
medesima
d. dei r., l'adempimento da parte di uno di loro esonera gli
altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della
d. dei
r. spetta al rappresentante legale. La
d. dei r. delle persone
fisiche deve inoltre specificare le generalità, il comune di iscrizione
anagrafica e, se diverso, di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile
del contribuente, nonché la denominazione della ditta se il contribuente
è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono conservate le scritture
contabili. Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie relativi
sia al contribuente sia alle persone di cui innanzi specificato: a)
disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni da
diporto, di cavalli di equitazione o da corsa, di autoveicoli per il trasporto
di persone, sempre che non siano beni relativi ad impresa; b) residenze
secondarie a disposizione permanente o temporanea in Italia o all'estero; c)
numero dei collaboratori familiari, precettori, governanti, ed altri lavoratori
addetti alla casa o alla famiglia; d) disponibilità di riserve di caccia.
Deve essere inoltre indicato il canone per i fabbricati dati in locazione. Le
persone fisiche e le società di persone devono presentare la
d. dei
r. entro il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare
precedente. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(V. IRPEG), se tenuti all'approvazione del
bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto
costitutivo, devono presentare la
d. dei r. entro un mese dalla data di
approvazione del bilancio o rendiconto; nel caso in cui il bilancio non sia
stato approvato nel termine stabilito, la
d. dei r. deve essere
presentata entro un mese dalla scadenza del termine non rispettato. Gli altri
soggetti all'IRPEG presentano la
d. dei r. entro quattro mesi dalla fine
del periodo d'imposta. L'ufficio delle imposte, in deroga al segreto bancario,
può richiedere copia dei conti di contribuenti rispetto ai quali abbia
notizia: a) di mancata presentazione della
d. dei r.; b) di una
discordanza fra imponibile dichiarato ed imponibile effettivo superiore ai cento
milioni di lire; c) della mancata compilazione delle scritture contabili per un
periodo di tre anni. In base ai risultati delle prime indagini, gli uffici
provvedono agli accertamenti relativi alle
d. dei r. scorrette od omesse.