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Dibattimento.

Dir. - Fase centrale del processo penale, che segue l'istruttoria e durante la quale, mediante il contraddittorio (V.), il giudice valuta e accerta la fondatezza dell'azione penale istruita dal Pubblico Ministero. Il d. è diretto dal presidente della corte o dal pretore e le sue caratteristiche essenziali sono la pubblicità e l'oralità. Le udienze, infatti, devono essere pubbliche, a pena di nullità, tuttavia il presidente può disporre, con ordinanza motivata, che il d. si svolga tutto o parzialmente a porte chiuse, quando lo richieda la tutela della sicurezza dello Stato, dell'ordine o della salute pubblica o del buon costume. Nel caso dei d. davanti al Tribunale dei minori, la legge stessa dispone la riservatezza delle udienze, con deroghe decise dal presidente per i genitori, i tutori o i rappresentanti di istituti di assistenza per minorenni. L'ordinanza che dispone di procedere a porte chiuse deve essere emessa durante una pubblica udienza; essa inoltre deve essere revocata, quando siano cessate le condizioni che hanno costretto al provvedimento. Per il principio dell'oralità e del contraddittorio, il d. non può svolgersi se non in presenza dell'imputato, a meno che egli stesso non rinunci a comparire, mentre ne è in ogni caso previsto l'interrogatorio, salvo il caso di contumacia. L'escussione dei testimoni e dei periti è ugualmente obbligatoria, anche quando essi abbiano già deposto durante l'istruttoria. Per il principio dell'immediatezza e della continuità, il presidente che ha iniziato il d. non può essere sostituito, né lo stesso momento processuale può essere interrotto: quando il d. non sia esaurito in un'unica udienza, esso deve essere aggiornato al giorno seguente non festivo, fino alla conclusione delle udienze necessarie. In casi eccezionali, il presidente può decretare una sospensione di dieci giorni del d., reiterabile una sola volta, oppure, ove gli impedimenti al regolare svolgimento perdurino, il rinvio. In questo caso quando il d. sarà ripreso si dovrà agire come se non fosse mai stato iniziato. Il d. prevede una fase preliminare, con la fissazione dell'udienza e la citazione dell'imputato; all'apertura della prima udienza segue l'assunzione delle prove, che consiste nell'interrogatorio dell'imputato, l'esame dei testimoni e quello delle perizie. Con la discussione, cui partecipano la parte civile, la pubblica accusa e la difesa, si conclude il d. e la corte delibera la sentenza e ne legge il dispositivo.