Dir. - Fase centrale del processo penale, che segue
l'istruttoria e durante la quale, mediante il contraddittorio
(V.), il giudice valuta e accerta la fondatezza
dell'azione penale istruita dal Pubblico Ministero. Il
d. è
diretto dal presidente della corte o dal pretore e le sue caratteristiche
essenziali sono la pubblicità e l'oralità. Le udienze, infatti,
devono essere pubbliche, a pena di nullità, tuttavia il presidente
può disporre, con ordinanza motivata, che il
d. si svolga tutto o
parzialmente a porte chiuse, quando lo richieda la tutela della sicurezza dello
Stato, dell'ordine o della salute pubblica o del buon costume. Nel caso dei
d. davanti al Tribunale dei minori, la legge stessa dispone la
riservatezza delle udienze, con deroghe decise dal presidente per i genitori, i
tutori o i rappresentanti di istituti di assistenza per minorenni. L'ordinanza
che dispone di procedere a porte chiuse deve essere emessa durante una pubblica
udienza; essa inoltre deve essere revocata, quando siano cessate le condizioni
che hanno costretto al provvedimento. Per il principio dell'oralità e del
contraddittorio, il
d. non può svolgersi se non in presenza
dell'imputato, a meno che egli stesso non rinunci a comparire, mentre ne
è in ogni caso previsto l'interrogatorio, salvo il caso di contumacia.
L'escussione dei testimoni e dei periti è ugualmente obbligatoria, anche
quando essi abbiano già deposto durante l'istruttoria. Per il principio
dell'immediatezza e della continuità, il presidente che ha iniziato il
d. non può essere sostituito, né lo stesso momento
processuale può essere interrotto: quando il
d. non sia esaurito
in un'unica udienza, esso deve essere aggiornato al giorno seguente non festivo,
fino alla conclusione delle udienze necessarie. In casi eccezionali, il
presidente può decretare una sospensione di dieci giorni del
d.,
reiterabile una sola volta, oppure, ove gli impedimenti al regolare svolgimento
perdurino, il rinvio. In questo caso quando il
d. sarà ripreso si
dovrà agire come se non fosse mai stato iniziato. Il
d. prevede
una fase preliminare, con la fissazione dell'udienza e la citazione
dell'imputato; all'apertura della prima udienza segue l'assunzione delle prove,
che consiste nell'interrogatorio dell'imputato, l'esame dei testimoni e quello
delle perizie. Con la discussione, cui partecipano la parte civile, la pubblica
accusa e la difesa, si conclude il
d. e la corte delibera la sentenza e
ne legge il dispositivo.