Atto del devastare; le conseguenze di tale atto,
rovina, distruzione. ● Dir. - Reato contemplato dal Codice Penale, punito
con l'ergastolo nel caso in cui la
d. sia rivolta contro la sicurezza
dello Stato. Per gli altri casi, il reato è punito con sanzioni minori,
variabili a seconda degli oggetti o delle persone danneggiate. ● St. del
dir. - Nell'antico diritto romano, la
d., intesa come distruzione dei
beni e delle case di chi avesse commesso alcuni tipi di reato, era
frequentemente praticata. Tale usanza perdurò per secoli passando,
attraverso la legislazione imperiale e quella delle popolazioni barbariche, al
Medioevo.