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Depòsito.

Atto con cui si depositano in un luogo o si affidano a qualcuno in custodia temporanea valori o altre cose. ║ Luogo in cui si conservano mercanzie, attrezzi, materiale, ecc. in attesa di vendita o utilizzo; magazzino. ● Trasp. - Grande rimessa per locomotive, tram, autobus, filobus, ecc. ● Chim. - Sedimento. ● Mil. - Reparto reggimentale che ha il compito di raccogliere ed equipaggiare le reclute, di conservare il materiale, di tenere l'amministrazione e la matricola. ● Farm. - Preparazione di d.: preparazione che, per le sue caratteristiche fisico-chimiche, resta a lungo nel punto di inoculazione e viene assorbita molto lentamente. ● Fis. - D. attivo: l'insieme degli elementi radioattivi che si ottengono dalla disintegrazione spontanea di un'emanazione. ● Dir. - Il d. è un contratto reale, normalmente gratuito, col quale il depositario riceve dal depositante una cosa mobile e si obbliga a custodirla in natura al depositante. ║ D. regolare o a custodia: l'obbligo di restituzione riguarda l'identica cosa ricevuta; ove però si tratti di denaro o altre cose fungibili sorge una figura di d. irregolare, che implica passaggio di proprietà e non mera detenzione, e di conseguenza l'obbligo di restituzione riguarda altrettante cose della stessa qualità e specie. ║ Una figura particolare di d. è quella del d. in albergo, che la legge regola nel senso di attribuire all'albergatore responsabilità di depositario soltanto per le cose che i clienti gli hanno consegnato in custodia. ║ D. del testamento: consegna al notaio, da parte di chi ne sia in possesso, del testamento di una persona defunta. ● Banca - D. bancario: operazione mediante la quale la banca riceve in proprietà una determinata somma di denaro da parte del depositante con l'obbligo della sua restituzione a richiesta (d. libero), o dopo la scadenza di un termine stabilito. ║ D. a risparmio: viene così definito il d., quando il fine del depositante sia semplicemente quello di mantenere il proprio denaro in sicura custodia e di percepire un determinato interesse; in questo caso il depositante ha l'obbligo, qualora desideri ritirare il denaro dalla banca, di dare un certo preavviso. ║ D. in conto corrente: dà al depositante la facoltà di usufruire immediatamente della somma depositata emettendo assegni bancari consegnatigli dalla banca stessa. ║ D. a scadenza fissa: obbliga il depositante a non ritirare le somme depositate se non allo scadere di un determinato termine, permettendo così alla banca depositante di usare le somme vincolate programmandone gli investimenti e ritraendone il massimo utile. ║ D. della firma in banca: apposizione della firma su una scheda per poter controllare l'autenticità delle firme successive. ● Geol. - Accumulo di materiali di natura meccanica, chimica, organogena o piroclastica. I d. meccanici o clastici possono essere coerenti o meno, a seconda che gli elementi costitutivi siano o non siano cementati fra loro. I d. proclastici sono dovuti all'accumulo di materiale vulcanico, quelli chimici a precipitazione per evaporazione del solvente, quelli organogeni alla sedimentazione di spoglie animali e vegetali.