Atto con cui si depositano in un luogo o si affidano
a qualcuno in custodia temporanea valori o altre cose. ║ Luogo in cui si
conservano mercanzie, attrezzi, materiale, ecc. in attesa di vendita o utilizzo;
magazzino. ● Trasp. - Grande rimessa per locomotive, tram, autobus,
filobus, ecc. ● Chim. - Sedimento. ● Mil. - Reparto reggimentale che
ha il compito di raccogliere ed equipaggiare le reclute, di conservare il
materiale, di tenere l'amministrazione e la matricola. ● Farm. -
Preparazione di d.: preparazione che, per le sue caratteristiche
fisico-chimiche, resta a lungo nel punto di inoculazione e viene assorbita molto
lentamente. ● Fis. -
D. attivo: l'insieme degli elementi
radioattivi che si ottengono dalla disintegrazione spontanea di un'emanazione.
● Dir. - Il
d. è un contratto reale, normalmente gratuito,
col quale il
depositario riceve dal
depositante una cosa mobile e
si obbliga a custodirla in natura al depositante. ║
D. regolare o
a custodia: l'obbligo di restituzione riguarda l'identica cosa ricevuta;
ove però si tratti di denaro o altre cose fungibili sorge una figura di
d. irregolare, che implica passaggio di proprietà e non mera
detenzione, e di conseguenza l'obbligo di restituzione riguarda altrettante cose
della stessa qualità e specie. ║ Una figura particolare di
d. è quella del
d. in albergo, che la legge regola nel
senso di attribuire all'albergatore responsabilità di depositario
soltanto per le cose che i clienti gli hanno consegnato in custodia. ║
D. del testamento: consegna al notaio, da parte di chi ne sia in
possesso, del testamento di una persona defunta. ● Banca -
D.
bancario: operazione mediante la quale la banca riceve in proprietà
una determinata somma di denaro da parte del depositante con l'obbligo della sua
restituzione a richiesta (
d. libero), o dopo la scadenza di un termine
stabilito. ║
D. a risparmio: viene così definito il
d., quando il fine del depositante sia semplicemente quello di mantenere
il proprio denaro in sicura custodia e di percepire un determinato interesse; in
questo caso il depositante ha l'obbligo, qualora desideri ritirare il denaro
dalla banca, di dare un certo preavviso. ║
D. in conto corrente:
dà al depositante la facoltà di usufruire immediatamente della
somma depositata emettendo assegni bancari consegnatigli dalla banca stessa.
║
D. a scadenza fissa: obbliga il depositante a non ritirare le
somme depositate se non allo scadere di un determinato termine, permettendo
così alla banca depositante di usare le somme vincolate programmandone
gli investimenti e ritraendone il massimo utile. ║
D. della firma in
banca: apposizione della firma su una scheda per poter controllare
l'autenticità delle firme successive. ● Geol. - Accumulo di
materiali di natura meccanica, chimica, organogena o piroclastica. I
d.
meccanici o clastici possono essere coerenti o meno, a seconda che gli elementi
costitutivi siano o non siano cementati fra loro. I
d. proclastici sono
dovuti all'accumulo di materiale vulcanico, quelli chimici a precipitazione per
evaporazione del solvente, quelli organogeni alla sedimentazione di spoglie
animali e vegetali.