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Denuncia.

(o denunzia). Dir. - Atto formale informativo, facoltativo o obbligatorio, con il quale si dà notizia alla competente autorità di un reato perseguibile d'ufficio. ║ Dichiarazione, notificazione richiesta da una norma di legge per determinati scopi (fiscali, igienici, di stato civile, ecc.). ║ Denominazione tradizionale di alcune azioni giudiziarie a tutela della proprietà o del possesso. ║ Dichiarazione con cui una delle parti di un accordo manifesta all'altra la volontà di recedere dall'accordo stesso nei casi in cui, per legge o per convinzione, è ammesso il recesso. ║ D. di danno temuto: azione promossa dal proprietario, dal titolare di un diritto reale di godimento o dal possessore, che abbiano ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo a ciò che forma l'oggetto del diritto o del possesso; tale azione è diretta a ottenere dall'autorità giudiziaria i provvedimenti necessari per ovviare al pericolo. ║ D. di nuove opere: azione che il possessore di un bene immobile promuove al fine di far sospendere il proseguimento di una costruzione iniziata sul fondo contiguo, e dalla quale ritiene possa derivargli un danno. L'azione non può essere esperita se l'opera è terminata o se è già iniziata da un anno. ║ D. del reddito, del patrimonio, del valore: dichiarazione dell'esistenza e consistenza di un reddito, di un patrimonio o del valore di merci soggette a dazio o altro tributo, che viene presentata dal contribuente all'amministrazione finanziaria e che, in genere, viene presa a base dell'applicazione del tributo soltanto dopo che l'amministrazione stessa abbia provveduto a controllarla ed eventualmente rettificarla, attraverso l'ispezione di libri, il ricorso a indizi e presunzioni, la raccolta d'informazioni, il controllo con dichiarazioni corrispondenti, la stima d'ufficio di valori medi attuata sotto il controllo collettivo dei contribuenti, ecc. ║ D. sanitaria: atto, facoltativo od obbligatorio a seconda dei casi, con cui un sanitario informa l'autorità competente di fatti che essa ha interesse a conoscere e che riguardano l'esercizio professionale. Modalità e indicazioni delle d. sanitarie debbono essere compatibili con il mantenimento del segreto professionale, salva restando l'ipotesi di una giusta causa. Il medico e talora anche la levatrice è tenuto a denunziare le nascite di infanti deformi, gli aborti, i trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità della donna, molte malattie infettive o diffusibili, le lesioni che possono determinare inabilità al lavoro, le malattie professionali, ecc. ║ D. penale: nell'uso comune la parola d. indica la d. privata facoltativa, mentre la denominazione specifica di referto indica la d. professionale obbligatoria e la denominazione specifica di rapporto si riferisce alla d. obbligatoria degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e di ogni altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, limitatamente ai reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio. La d. privata è obbligatoria nel caso in cui il cittadino italiano abbia avuto notizia di un delitto contro la persona dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo. I delitti di omessa o ritardata d. sono previsti dal Codice Penale tra i delitti contro l'attività giudiziaria. ║ D. di trattati internazionali: dichiarazione con la quale uno Stato notifica a un altro Stato la sua volontà di non essere più legato dall'accordo precedentemente assunto. Se la d. riguarda un trattato bilaterale, ne determina l'estinzione; se invece è relativa a un trattato plurilaterale o collettivo, la d. pone termine alla partecipazione al trattato stesso da parte dello Stato che la compie. La clausola del trattato, che prevede la facoltà di d., ne fissa di solito le modalità: la d. deve essere di solito notificata con atto formale e non produce i suoi effetti in modo immediato, ma solo a decorrere da un certo momento; non impedisce quindi che sino a tale momento lo Stato continui a essere vincolato dall'accordo. Intesa in senso più vasto, la d. è la notificazione, fatta da uno Stato a un altro, di considerare estinto un determinato accordo vigente fra essi, per il verificarsi di una qualsiasi causa estintiva, che non agisca ipso iure o direttamente; clausola di tale natura è tipicamente la mancata esecuzione dell'accordo da parte dello Stato cui la d. è rivolta.