(o
denunzia). Dir. - Atto formale
informativo, facoltativo o obbligatorio, con il quale si dà notizia alla
competente autorità di un reato perseguibile d'ufficio. ║
Dichiarazione, notificazione richiesta da una norma di legge per determinati
scopi (fiscali, igienici, di stato civile, ecc.). ║ Denominazione
tradizionale di alcune azioni giudiziarie a tutela della proprietà o del
possesso. ║ Dichiarazione con cui una delle parti di un accordo manifesta
all'altra la volontà di recedere dall'accordo stesso nei casi in cui, per
legge o per convinzione, è ammesso il recesso. ║
D. di danno
temuto: azione promossa dal proprietario, dal titolare di un diritto reale
di godimento o dal possessore, che abbiano ragione di temere che da qualsiasi
edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo a
ciò che forma l'oggetto del diritto o del possesso; tale azione è
diretta a ottenere dall'autorità giudiziaria i provvedimenti necessari
per ovviare al pericolo. ║
D. di nuove opere: azione che il
possessore di un bene immobile promuove al fine di far sospendere il
proseguimento di una costruzione iniziata sul fondo contiguo, e dalla quale
ritiene possa derivargli un danno. L'azione non può essere esperita se
l'opera è terminata o se è già iniziata da un anno. ║
D. del reddito, del patrimonio, del valore: dichiarazione dell'esistenza
e consistenza di un reddito, di un patrimonio o del valore di merci soggette a
dazio o altro tributo, che viene presentata dal contribuente all'amministrazione
finanziaria e che, in genere, viene presa a base dell'applicazione del tributo
soltanto dopo che l'amministrazione stessa abbia provveduto a controllarla ed
eventualmente rettificarla, attraverso l'ispezione di libri, il ricorso a indizi
e presunzioni, la raccolta d'informazioni, il controllo con dichiarazioni
corrispondenti, la stima d'ufficio di valori medi attuata sotto il controllo
collettivo dei contribuenti, ecc. ║
D. sanitaria: atto, facoltativo
od obbligatorio a seconda dei casi, con cui un sanitario informa
l'autorità competente di fatti che essa ha interesse a conoscere e che
riguardano l'esercizio professionale. Modalità e indicazioni delle
d.
sanitarie debbono essere compatibili con il mantenimento del segreto
professionale, salva restando l'ipotesi di una giusta causa. Il medico e talora
anche la levatrice è tenuto a denunziare le nascite di infanti deformi,
gli aborti, i trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità della
donna, molte malattie infettive o diffusibili, le lesioni che possono
determinare inabilità al lavoro, le malattie professionali, ecc. ║
D. penale: nell'uso comune la parola
d. indica la
d.
privata facoltativa, mentre la denominazione specifica di
referto indica
la
d. professionale obbligatoria e la denominazione specifica di
rapporto si riferisce alla
d. obbligatoria degli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria, e di ogni altro pubblico ufficiale o incaricato
di un pubblico servizio, limitatamente ai reati di cui hanno avuto notizia
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio. La
d.
privata è obbligatoria nel caso in cui il cittadino italiano abbia avuto
notizia di un delitto contro la persona dello Stato per il quale la legge
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo. I delitti di
omessa o
ritardata d. sono previsti dal Codice Penale tra i delitti contro
l'attività giudiziaria. ║
D. di trattati internazionali:
dichiarazione con la quale uno Stato notifica a un altro Stato la sua
volontà di non essere più legato dall'accordo precedentemente
assunto. Se la
d. riguarda un trattato bilaterale, ne determina
l'estinzione; se invece è relativa a un trattato plurilaterale o
collettivo, la
d. pone termine alla partecipazione al trattato stesso da
parte dello Stato che la compie. La clausola del trattato, che prevede la
facoltà di
d., ne fissa di solito le modalità: la
d.
deve essere di solito notificata con atto formale e non produce i suoi effetti
in modo immediato, ma solo a decorrere da un certo momento; non impedisce quindi
che sino a tale momento lo Stato continui a essere vincolato dall'accordo.
Intesa in senso più vasto, la
d. è la notificazione, fatta
da uno Stato a un altro, di considerare estinto un determinato accordo vigente
fra essi, per il verificarsi di una qualsiasi causa estintiva, che non agisca
ipso iure o direttamente; clausola di tale natura è tipicamente la
mancata esecuzione dell'accordo da parte dello Stato cui la
d. è
rivolta.