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Demanio.

Econ. - Complesso dei beni appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) in quanto destinati all'uso diretto o indiretto dei cittadini. ║ Per estens. - L'amministrazione di tali beni. ● Encicl. - Generalmente si parla di d. pubblico in contrapposizione al complesso degli altri beni, mobili o immobili, appartenenti allo Stato o ad altri enti e che ne costituiscono il patrimonio o d. privato (anche d. fiscale o patrimoniale). Diversamente da quello pubblico, quest'ultimo è generalmente fruttifero. ║ D. antico: l'insieme dei beni immobili già posseduti dallo Stato, che si distingue da quelli di cui è venuto in possesso in seguito all'incameramento dei beni delle corporazioni religiose sciolte nel 1866. È compreso nel d. patrimoniale. ● Dir. - Una precisa definizione dottrinale del d. non è in realtà possibile, poiché il complesso dei beni genericamente compresi nel d. di uno Stato o di un ente si configura come un insieme di beni disparati, spesso legati a valutazioni contingenti. Secondo la legge italiana, ad esempio, fanno parte del d. spiagge, fiumi, torrenti, ma anche strade, acquedotti, immobili di interesse storico o archeologico, biblioteche, musei, ecc. I beni appartenenti al d. sono soggetti al regime della proprietà pubblica, che si distingue da quella privata in quanto l'esercizio delle proprietà dominicali da parte dell'ente pubblico si risolve nell'esercizio di una serie di funzioni amministrative (allo scopo di rendere possibile il conseguimento dei fini pubblici ai quali il bene è destinato) e in quanto tale ente pubblico può avvalersi in tale esercizio dei propri poteri di supremazia. Lo Stato (o gli altri enti) esercita su tali beni un potere reale, diretto ed esclusivo, che però deve rivestire carattere pubblico. I beni demaniali sono distinti in più categorie secondo diversi criteri di catalogazione. In base alle loro qualità e alla loro natura, considerate in relazione all'ente al quale appartengono, si parla di d. necessario, nel caso di beni che non possono appartenere se non allo Stato o a un determinato ente, e per i quali demanialità e appartenenza allo Stato sono validi per tutto il genere in esame (fiumi, laghi, acque pubbliche, ecc.); si parla di d. accidentale nel caso di beni che sono demaniali soltanto se appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico (strade, autostrade, archivi, musei, ecc.). Un altro criterio di classificazione riguarda la natura dei beni considerata in senso assoluto: si hanno quindi il d. artistico, idrico, marittimo, militare, stradale, ecc. Caratteristiche proprie di tutti i beni demaniali sono l'inalienabilità e l'indisponibilità; i beni demaniali non possono avere destinazioni diverse da quelle pubbliche ed è quindi esclusa la possibilità di un loro trasferimento ai privati. Tali beni sono inoltre imprescrittibili, poiché non sono idonei a formare oggetto di possesso, e sono inespropriabili. Viene invece ammessa la concessione a terzi dell'uso dei beni demaniali, con il vincolo che tale uso sia conforme con la funzione alla quale il bene stesso è destinato. A seconda del godimento al quale i beni del d. sono destinati si distinguono beni ad uso pubblico dei cittadini (mercati comunali, autostrade, fiumi, ecc.), beni ad uso della pubblica amministrazione (d. militare), beni finalizzati all'uso particolare di privati ma comunque rispondente all'interesse della comunità, beni soggetti a vincoli a causa della necessità di conservazione (edifici artistici o di interesse storico). I beni compresi nel primo gruppo possono essere concessi per usi speciali ed eccezionali, mediante specifici provvedimenti di concessione e autorizzazione; in tal caso la pubblica amministrazione mantiene il potere discrezionale di revoca. I beni demaniali possono perdere la loro demanialità per la perdita delle qualità fisiche essenziali, per il sopravvenire di fattori che impediscano il raggiungimento della finalità a cui sono destinati, o in seguito a provvedimento della pubblica amministrazione (sclassificazione) che li trasferisca dal d. pubblico al patrimonio dello Stato.