Econ. - Complesso dei beni appartenenti allo Stato e
ad altri enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) in quanto
destinati all'uso diretto o indiretto dei cittadini. ║ Per estens. -
L'amministrazione di tali beni. ● Encicl. - Generalmente si parla di
d.
pubblico in contrapposizione al complesso degli altri beni, mobili o
immobili, appartenenti allo Stato o ad altri enti e che ne costituiscono il
patrimonio o
d. privato (anche
d. fiscale o
patrimoniale).
Diversamente da quello pubblico, quest'ultimo è generalmente fruttifero.
║
D. antico: l'insieme dei beni immobili già posseduti dallo
Stato, che si distingue da quelli di cui è venuto in possesso in seguito
all'incameramento dei beni delle corporazioni religiose sciolte nel 1866.
È compreso nel
d. patrimoniale. ● Dir. - Una precisa
definizione dottrinale del
d. non è in realtà possibile,
poiché il complesso dei beni genericamente compresi nel
d. di uno
Stato o di un ente si configura come un insieme di beni disparati, spesso legati
a valutazioni contingenti. Secondo la legge italiana, ad esempio, fanno parte
del
d. spiagge, fiumi, torrenti, ma anche strade, acquedotti, immobili di
interesse storico o archeologico, biblioteche, musei, ecc. I beni appartenenti
al
d. sono soggetti al regime della proprietà pubblica, che si
distingue da quella privata in quanto l'esercizio delle proprietà
dominicali da parte dell'ente pubblico si risolve nell'esercizio di una serie di
funzioni amministrative (allo scopo di rendere possibile il conseguimento dei
fini pubblici ai quali il bene è destinato) e in quanto tale ente
pubblico può avvalersi in tale esercizio dei propri poteri di supremazia.
Lo Stato (o gli altri enti) esercita su tali beni un potere reale, diretto ed
esclusivo, che però deve rivestire carattere pubblico. I beni demaniali
sono distinti in più categorie secondo diversi criteri di catalogazione.
In base alle loro qualità e alla loro natura, considerate in relazione
all'ente al quale appartengono, si parla di
d. necessario, nel caso di
beni che non possono appartenere se non allo Stato o a un determinato ente, e
per i quali demanialità e appartenenza allo Stato sono validi per tutto
il genere in esame (fiumi, laghi, acque pubbliche, ecc.); si parla di
d.
accidentale nel caso di beni che sono demaniali soltanto se appartengono
allo Stato o ad altro ente pubblico (strade, autostrade, archivi, musei, ecc.).
Un altro criterio di classificazione riguarda la natura dei beni considerata in
senso assoluto: si hanno quindi il
d. artistico, idrico, marittimo,
militare, stradale, ecc. Caratteristiche proprie di tutti i beni demaniali sono
l'inalienabilità e l'indisponibilità; i beni demaniali non possono
avere destinazioni diverse da quelle pubbliche ed è quindi esclusa la
possibilità di un loro trasferimento ai privati. Tali beni sono inoltre
imprescrittibili, poiché non sono idonei a formare oggetto di possesso, e
sono inespropriabili. Viene invece ammessa la concessione a terzi dell'uso dei
beni demaniali, con il vincolo che tale uso sia conforme con la funzione alla
quale il bene stesso è destinato. A seconda del godimento al quale i beni
del
d. sono destinati si distinguono beni ad uso pubblico dei cittadini
(mercati comunali, autostrade, fiumi, ecc.), beni ad uso della pubblica
amministrazione (
d. militare), beni finalizzati all'uso particolare di
privati ma comunque rispondente all'interesse della comunità, beni
soggetti a vincoli a causa della necessità di conservazione (edifici
artistici o di interesse storico). I beni compresi nel primo gruppo possono
essere concessi per usi speciali ed eccezionali, mediante specifici
provvedimenti di concessione e autorizzazione; in tal caso la pubblica
amministrazione mantiene il potere discrezionale di revoca. I beni demaniali
possono perdere la loro demanialità per la perdita delle qualità
fisiche essenziali, per il sopravvenire di fattori che impediscano il
raggiungimento della finalità a cui sono destinati, o in seguito a
provvedimento della pubblica amministrazione (sclassificazione) che li
trasferisca dal
d. pubblico al patrimonio dello Stato.