Atto illecito, doloso o colposo, che determina danno
o pericolo ad altri per il quale l'autore deve risarcire il danno e sottostare
alla pena prevista dalla legge. ║ Nel linguaggio comune, omicidio,
assassinio, colpa grave in genere. ● Dir. - Secondo il vigente Codice
Penale italiano, la più ampia categoria dei reati si distingue in
d. e
contravvenzioni, dove altri Stati preferiscono il sistema
tripartito (
crimini, d., contravvenzioni) introdotto dal Codice francese.
Taluni studiosi hanno cercato di riconoscere una differenza tra le due classi di
reati secondo un criterio qualitativo che valuterebbe la minore o maggiore
gravità degli stessi, o il loro grado di sconvenienza morale, o la
rilevanza delle dimensioni sociali e umane che essi ledono. Il Codice, tuttavia,
opera la distinzione da un punto di vista meramente giuridico in ragione della
qualità della sanzione comminata ai reati. Sono
d. i reati puniti
con l'ergastolo, la reclusione o la multa, contravvenzioni quelli puniti con
l'ammenda o l'arresto. Con riguardo all'elemento soggettivo i
d. si
distinguono: in
dolosi, colposi, preterintenzionali; con riguardo
all'evento, in
d. di danno e
d. di pericolo; in riferimento alla
loro oggettività giuridica, in
d. contro la personalità
dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti,
contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica.