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Delitto.

Atto illecito, doloso o colposo, che determina danno o pericolo ad altri per il quale l'autore deve risarcire il danno e sottostare alla pena prevista dalla legge. ║ Nel linguaggio comune, omicidio, assassinio, colpa grave in genere. ● Dir. - Secondo il vigente Codice Penale italiano, la più ampia categoria dei reati si distingue in d. e contravvenzioni, dove altri Stati preferiscono il sistema tripartito (crimini, d., contravvenzioni) introdotto dal Codice francese. Taluni studiosi hanno cercato di riconoscere una differenza tra le due classi di reati secondo un criterio qualitativo che valuterebbe la minore o maggiore gravità degli stessi, o il loro grado di sconvenienza morale, o la rilevanza delle dimensioni sociali e umane che essi ledono. Il Codice, tuttavia, opera la distinzione da un punto di vista meramente giuridico in ragione della qualità della sanzione comminata ai reati. Sono d. i reati puniti con l'ergastolo, la reclusione o la multa, contravvenzioni quelli puniti con l'ammenda o l'arresto. Con riguardo all'elemento soggettivo i d. si distinguono: in dolosi, colposi, preterintenzionali; con riguardo all'evento, in d. di danno e d. di pericolo; in riferimento alla loro oggettività giuridica, in d. contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica.