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Delegazione.

Dir. - Atto con cui si delega. ║ Autorità e compito del delegato. ║ Circoscrizione e territorio entro il quale il delegato svolge la sua attività. ║ Edificio entro il quale si trova la sede del delegato. ║ Gruppo di persone cui è stato affidato un incarico di rappresentanza o di altra natura (per esempio di mediazione internazionale) da parte di uno Stato, un ente, un'associazione. ● Dir. - D. legislativa: processo mediante il quale il Parlamento trasferisce al potere esecutivo, per un tempo limitato e relativamente ad oggetti definiti, la potestà legislativa, di cui rimane comunque titolare. Tale trasferimento viene sancito da una legge delega che ha la funzione di stabilire i principi e i criteri direttivi che devono essere recepiti dal Governo nel successivo decreto-legge. ║ D. di pagamento: uno dei casi di modificazione del soggetto passivo di un'obbligazione preesistente, mediante la quale un debitore (delegante) indica al proprio creditore (delegatario) una terza persona che si obbliga a pagare il debito (delegato). Perché la d. sia valida è necessaria, oltre all'indicazione fatta dal delegante, l'accettazione del delegato e del delegatario. Nel caso in cui tale d. sciolga il delegante da qualsiasi obbligo, essa viene detta d. liberatoria, nel caso invece il delegante resti obbligato insieme al delegato fino all'avvenuto pagamento del debito, la d. è cumulativa. ║ D. amministrativa: atto mediante il quale lo Stato può delegare alla regione, mediante proprie leggi, funzioni amministrative in aggiunta rispetto a quelle già trasferite alle medesime regioni secondo l'art. 117 della Costituzione. La d., prevista dall'articolo 118 della Costituzione e disciplinata dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, prevede la conservazione per l'organo delegante, cioè lo Stato, dei soli poteri di indirizzo e non di controllo o di intervento.