Dir. - Atto con cui si delega. ║
Autorità e compito del delegato. ║ Circoscrizione e territorio
entro il quale il delegato svolge la sua attività. ║ Edificio entro
il quale si trova la sede del delegato. ║ Gruppo di persone cui è
stato affidato un incarico di rappresentanza o di altra natura (per esempio di
mediazione internazionale) da parte di uno Stato, un ente, un'associazione.
● Dir. -
D. legislativa: processo mediante il quale il Parlamento
trasferisce al potere esecutivo, per un tempo limitato e relativamente ad
oggetti definiti, la potestà legislativa, di cui rimane comunque
titolare. Tale trasferimento viene sancito da una legge delega che ha la
funzione di stabilire i principi e i criteri direttivi che devono essere
recepiti dal Governo nel successivo decreto-legge. ║
D. di
pagamento: uno dei casi di modificazione del soggetto passivo di
un'obbligazione preesistente, mediante la quale un debitore (
delegante)
indica al proprio creditore (
delegatario) una terza persona che si
obbliga a pagare il debito (
delegato). Perché la
d. sia
valida è necessaria, oltre all'indicazione fatta dal delegante,
l'accettazione del delegato e del delegatario. Nel caso in cui tale
d.
sciolga il delegante da qualsiasi obbligo, essa viene detta
d.
liberatoria, nel caso invece il delegante resti obbligato insieme al
delegato fino all'avvenuto pagamento del debito, la
d. è
cumulativa. ║
D. amministrativa: atto mediante il quale lo
Stato può delegare alla regione, mediante proprie leggi, funzioni
amministrative in aggiunta rispetto a quelle già trasferite alle medesime
regioni secondo l'art. 117 della Costituzione. La
d., prevista
dall'articolo 118 della Costituzione e disciplinata dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.
616, prevede la conservazione per l'organo delegante, cioè lo Stato, dei
soli poteri di indirizzo e non di controllo o di intervento.