Persona cui è stato conferito un potere di
rappresentanza di una base più ampia o il diritto ad esercitare funzioni
proprie di altra persona od organo. ║
Amministratore d., consigliere
d.: membro di un consiglio di amministrazione, al quale sono delegate parte
delle attribuzioni del consiglio stesso. ║
Giudice d.: giudice cui
spettano funzioni processuali, tutorie e cognitorie, nei procedimenti di
fallimento, di concordato preventivo e relativi ad amministrazione controllata.
║
D. d'impresa: dipendente cui, in imprese con meno di 41
dipendenti, sono affidate funzioni analoghe a quelle di una commissione interna.
║
D. di pubblica sicurezza: funzionario di pubblica sicurezza, con
sede nei capoluoghi di provincia, ora sostituito dal commissario. ║
D.
di spiaggia: nell'organizzazione della marina mercantile, funzionario
preposto alla delegazione di spiaggia, la più piccola delle ripartizioni
amministrative del litorale nazionale. ║
D. sindacale:
rappresentante di un determinato sindacato in un'azienda. Il suo compito
consiste nel mantenere un contatto efficace tra il sindacato e i lavoratori che
hanno aderito allo stesso, sviluppandone le tematiche in aderenza alla
realtà della singola azienda. ║
D. apostolico: sacerdote,
normalmente insignito dell'ordine episcopale, che rappresenta il Sommo Pontefice
presso la gerarchia e le comunità cattoliche di un determinato
territorio: le sue funzioni sono schiettamente ecclesiastiche e comprendono la
vigilanza, l'ispezione, la trasmissione delle direttive provenienti dalla Santa
Sede nonché il riferire a quest'ultima la situazione della Chiesa locale.
Una delegazione apostolica, quando si trovi in Paesi con i quali il Vaticano non
intrattiene stabili rapporti diplomatici, funge anche come unica rappresentanza
pontificia, tuttavia gli ambiti di giurisdizione delle delegazioni sono
solitamente determinati in base a criteri più geografici che politici. Il
d., nell'ambito del suo territorio, ha la precedenza su tutti gli
ordinari locali non insigniti della porpora cardinalizia e dipende dalla
Congregazione dei vescovi o, nelle zone di missione, dalla Congregazione di
Propaganda Fide. Il
d. quando svolge anche la funzione diplomatica di
rappresentanza assume la qualifica di nunzio apostolico.