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Defensor civitatis.

Locuzione latina: difensore della città. Magistrato urbano istituito per la prima volta nel 364 in Illiria da una Costituzione emanata dagli imperatori Valentiniano e Valente; la carica venne generalizzata in Oriente e in tutto l'Impero a partire dal 385. Chiamato anche defensor plebis, o patronus plebis, il d.c. era incaricato di difendere i plebei dai soprusi dei potentiores, i cittadini più ricchi e potenti. Questi ultimi, infatti, abusavano spesso della loro posizione privilegiata sia per influire sulle decisioni della giustizia, sia nella riscossione di imposte a carico degli strati meno abbienti della popolazione. Nominati inizialmente dal prefetto del pretorio, i d.c. vennero in seguito eletti dal popolo, cosa che rese più facile l'accesso alla carica dei vescovi, più idonei a tutelare gli interessi della plebe. Con il tempo i d.c. acquisirono nuove funzioni come la repressione del brigantaggio, la denunzia di pagani e di eretici, il compito di portare di fronte all'imperatore coloro che fossero stati colti in flagranza di reato. Nell'Impero d'Occidente questa figura di magistrato venne abolita intorno al V-VI sec. per l'intervento dei Longobardi; nell'Impero d'Oriente fu mantenuta, invece, fino alla fine del IX sec.