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Decreto.

(dal latino decretum). Deliberazione, decisione, ordine, proprio di chi ha l'autorità di deliberare. ● Dir. - Atto dell'autorità pubblica, sia essa amministrativa o giudiziaria, avente potere esecutivo, emanato per prescrivere norme generali o delibere particolari, nella sfera della propria competenza. ║ Documento o foglio in cui è scritto l'atto stesso. ● Dir. pubbl. - Ogni provvedimento emesso dagli organi amministrativi dello Stato in quanto rappresentanti del potere esecutivo. Assumono, quindi, forma di d. tutti gli atti del presidente della Repubblica (d. presidenziali), del presidente del Consiglio e dei ministri (d. ministeriali), dei prefetti (d. prefettizi) e delle autorità governative locali. I d. presidenziali, con potere esecutivo per le leggi, sono inseriti nella "Raccolta ufficiale delle leggi e dei d." e pubblicati nella "Gazzetta ufficiale". ║ D. legge: atto del potere esecutivo avente forza di legge, capace, cioè di abrogare o modificare le leggi ordinarie. È un intervento legislativo eccezionale, in quanto provvedimento provvisorio, adottato dal Governo e sotto la sua diretta responsabilità solo in caso di necessità e urgenza, secondo l'art. 77 della Costituzione italiana. Il giorno stesso in cui è adottato il d., il Governo lo presenta alle Camere, appositamente convocate, ed entro 60 giorni dalla sua emanazione, il d. legge può essere convertito in legge dal Parlamento, previa discussione e votazione da parte delle Camere stesse; in caso di approvazione, conferma la propria forza di legge, e come tale la si considera valida a partire dalla data di adozione del d. stesso; al contrario, se non è convertito in legge, perde la forza di legge con effetto retroattivo; se, infine, è approvato con emendamenti, acquista forza di legge solo nella forma e nel testo approvato dalle Camere, perciò ogni formulazione precedente è invalidata. Formalmente i d. legge sono emessi dal presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; sono perciò registrati dalla Corte dei Conti e quindi inseriti nella "Raccolta ufficiale delle leggi e dei d." e pubblicati nella "Gazzetta ufficiale". Nella pratica costituzionale, sempre più frequentemente il Governo ricorre ai d. legge, non solo in casi di effettiva urgenza, ma soprattutto per ottenere una più rapida discussione parlamentare; spesso, poi, in caso di decadenza o di non conversione, se ne rinnova il contenuto in d. di emanazione successiva. Tale prassi ha suscitato perplessità da parte della Corte Costituzionale; per questo motivo, nel 1988, si è stabilito che i d. legge debbano indicare specificatamente, nel preambolo, le condizioni di necessità e di urgenza straordinarie che ne autorizzino l'adozione, in conformità con la norma costituzionale (L. 23 agosto 1988, n. 400). ║ D. catenaccio: indica il d. legge adottato per consentire un intervento legislativo immediato in materia di imposte indirette, per nuovi dazi doganali e aumenti dei prezzi dei generi di monopolio. ║ D. legislativo o d. delegato: atto normativo, con forza di legge, emanato dal potere esecutivo per delega conferita dal potere legislativo, ossia dal Parlamento; secondo l'art. 76 della Costituzione italiana, infatti, le Camere possono demandare al Governo la funzione legislativa tramite una legge speciale, detta legge delega, che ne stabilisca i principi di esercizio e i criteri direttivi, nonché i limiti di competenza, riguardo alla materia oggetto di normativa, e i tempi di esercizio di tale funzione. In effetti la delega equivale a un'approvazione a priori della norma emanata dal potere esecutivo, capovolgendo così la procedura regolare che invece prevede prima la proposizione della norma da parte del Governo (disegno di legge) e successivamente la discussione in Parlamento, con eventuale successiva approvazione. Tuttavia, non possono essere oggetto di d. legislativi le materie per le quali siano previste leggi formali e non atti aventi forza di legge, come la conversione dei d. legge, l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. I d. legislativi sono emanati dal presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il termine fissato dalla legge delega; nel preambolo si devono indicare la legge di delegazione e gli adempimenti prescritti dalla medesima legge, come prescritto nella legge del 1988 (art. 14). Infine, il d. legislativo è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione. ║ D. legislativo luogotenenziale: con questa denominazione viene indicato ciascuno dei d. legislativi emanati in Italia tra il 25 giugno 1944 e il 9 maggio 1946 dal luogotenente generale del Regno, Umberto, figlio di Vittorio Emanuele III. Egli, infatti, in quel periodo, a seguito della caduta dell'ordinamento fascista e in mancanza degli organi legislativi, assunse la potestà legislativa. Con l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e fino alla caduta della Monarchia con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, Umberto II esercitò il potere legislativo delegato con d. legislativi regi. ║ D. legislativo del capo provvisorio dello Stato: d. legislativo emanato nel periodo dell'Assemblea costituente, dopo il 2 giugno 1946, fino all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. ● Dir. process. civ. - Nel processo civile il d. è un provvedimento del giudice di carattere ordinatorio, impiegato nei casi in cui non vi sia controversia tra le parti (art. 135 del Codice di Procedura Civile); in questo senso si distingue sia dalla sentenza, di carattere solo decisionale, sia dall'ordinanza. Inoltre non è motivato, se la legge non lo prescrive espressamente; è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, di una delle parti. ║ D. ingiuntivo: d. del giudice civile, nei procedimenti sommari di ingiunzione, con cui si ordina il pagamento di una somma di denaro o la consegna di determinati beni a chi è oggetto di un'obbligazione irrisolta o debito, senza la previa citazione del debitore stesso. Tuttavia, il debitore può proporre opposizione al d. di ingiunzione entro un determinato termine, ottenendo così l'ordinario processo in contraddittorio. ● Dir. process. pen. - D. penale: ai sensi degli art. 506-510 del Codice di Procedura Penale, si tratta di un provvedimento del pretore, con cui si condanna l'imputato senza procedere al dibattimento. È pronunciabile solo nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio quando, dopo l'esame degli atti e le indagini ritenute necessarie (atti istruttori), si ritenga di dover infliggere solo una pena pecuniaria. Tuttavia, non è possibile ricorrere al d. penale nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza e quando sia possibile applicare all'imputato una misura di sicurezza detentiva. Con il d. penale, oltre a ordinare l'applicazione della pena, si pongono a carico del condannato le spese del procedimento. Si ordina, se occorre, la confisca o la restituzione dei beni sequestrati, si dichiara la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, nel caso sia insolvibile. Ai sensi degli art. 459-464 del Nuovo Codice di Procedura Penale (1988), il procedimento per d. è stato esteso dalla sfera pretorile a tutta l'area di competenza del tribunale, purché applicato a reati perseguibili d'ufficio. Viene emesso dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, non implicando una preventiva contestazione del reato al condannato. Vi si può ricorrere solo nel caso sia inflitta una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, nel qual caso si devono indicare nel d. i motivi di tale sostituzione. Se il giudice accoglie la richiesta, emette d. di condanna, che deve contenere l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; inoltre deve contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di proporre opposizione entro 15 giorni dalla notifica del d. stesso, e della sua esecutività in caso di mancata opposizione. L'eventuale opposizione consente all'imputato di richiedere la procedura per giudizio immediato oppure abbreviato, a regime pattizio o ad oblazione. ● Dir. rom. - Il termine decretum nelle fonti romane indica un provvedimento decisionale e imperativo emanato dalle autorità pubbliche, sia nell'ambito giudiziario, che amministrativo e religioso. Di particolare rilevanza erano i decreta magistratuum (soprattutto i decreta praetoris, emessi dal pretore durante i processi), i decreta senatus e i decreta principum, di epoca imperiale, ossia sentenze proprie dell'imperatore, emesse in prima o seconda istanza. ● Dir. can. - Il termine, nella sua versione latina, decretum, era usato nel Medioevo per indicare le deliberazioni di natura legislativa dei pontefici e dei concili, le cui raccolte costituiscono una fonte determinante per la formulazione del diritto canonico. Di particolare importanza fu il Decretum Gratiani, considerato come la prima compilazione del diritto canonico, inserito in seguito nel Corpus iuris canonici. L'opera fu compilata dal monaco Graziano, tra il 1140 e il 1142, che riordinò il materiale giuridico ecclesiastico, con il titolo di Concordia discordantium canonum. Questa raccolta fu oggetto di esegesi e di insegnamento da parte della successiva generazione di giuristi, definiti appunto decretisti. ● Ord. scol. - D. delegati: insieme dei d. che, negli anni 1974-75, hanno in alcuni casi istituito e in altri riordinato gli organi collegiali nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Il principio ispiratore del nuovo ordinamento degli organi collegiali è la partecipazione diretta alla vita della scuola da parte delle sue diverse componenti (docenti, personale non insegnante, studenti), nonché da parte di altre categorie o enti a essi interessati (genitori, sindacati). La suddetta partecipazione avviene tramite l'elezione di propri rappresentanti negli organi collegiali. È stata inoltre istituita, a livello locale, una nuova struttura scolastica: il distretto scolastico, dotato di autonomia amministrativa, tale da permettere la partecipazione democratica delle comunità locali (i comuni) alla gestione della scuola. I d. delegati regolano le assemblee degli studenti (una di istituto e una di classe al mese, all'interno delle ore di lezione) e riordinano i ruoli degli insegnanti: un ruolo unico per gli insegnati diplomati (quelli delle scuole materne ed elementari, di dattilografia e stenografia) e un ruolo unico per gli insegnanti laureati, qualunque sia il tipo di scuola secondaria in cui insegnano. Altri argomenti trattati nei d. delegati sono: la sperimentazione didattica, la ricerca educativa, l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.