(dal latino
decretum). Deliberazione,
decisione, ordine, proprio di chi ha l'autorità di deliberare. ●
Dir. - Atto dell'autorità pubblica, sia essa amministrativa o
giudiziaria, avente potere esecutivo, emanato per prescrivere norme generali o
delibere particolari, nella sfera della propria competenza. ║ Documento o
foglio in cui è scritto l'atto stesso. ● Dir. pubbl. - Ogni
provvedimento emesso dagli organi amministrativi dello Stato in quanto
rappresentanti del potere esecutivo. Assumono, quindi, forma di
d. tutti
gli atti del presidente della Repubblica (
d. presidenziali), del
presidente del Consiglio e dei ministri (
d. ministeriali), dei prefetti
(
d. prefettizi) e delle autorità governative locali. I
d.
presidenziali, con potere esecutivo per le leggi, sono inseriti nella "Raccolta
ufficiale delle leggi e dei
d." e pubblicati nella "Gazzetta ufficiale".
║
D. legge: atto del potere esecutivo avente forza di legge,
capace, cioè di abrogare o modificare le leggi ordinarie. È un
intervento legislativo eccezionale, in quanto provvedimento provvisorio,
adottato dal Governo e sotto la sua diretta responsabilità solo in caso
di necessità e urgenza, secondo l'art. 77 della Costituzione italiana. Il
giorno stesso in cui è adottato il
d., il Governo lo presenta alle
Camere, appositamente convocate, ed entro 60 giorni dalla sua emanazione, il
d. legge può essere convertito in legge dal Parlamento, previa
discussione e votazione da parte delle Camere stesse; in caso di approvazione,
conferma la propria forza di legge, e come tale la si considera valida a partire
dalla data di adozione del
d. stesso; al contrario, se non è
convertito in legge, perde la forza di legge con effetto retroattivo; se,
infine, è approvato con emendamenti, acquista forza di legge solo nella
forma e nel testo approvato dalle Camere, perciò ogni formulazione
precedente è invalidata. Formalmente i
d. legge sono emessi dal
presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
sono perciò registrati dalla Corte dei Conti e quindi inseriti nella
"Raccolta ufficiale delle leggi e dei
d." e pubblicati nella "Gazzetta
ufficiale". Nella pratica costituzionale, sempre più frequentemente il
Governo ricorre ai
d. legge, non solo in casi di effettiva urgenza, ma
soprattutto per ottenere una più rapida discussione parlamentare; spesso,
poi, in caso di decadenza o di non conversione, se ne rinnova il contenuto in
d. di emanazione successiva. Tale prassi ha suscitato perplessità
da parte della Corte Costituzionale; per questo motivo, nel 1988, si è
stabilito che i
d. legge debbano indicare specificatamente, nel
preambolo, le condizioni di necessità e di urgenza straordinarie che ne
autorizzino l'adozione, in conformità con la norma costituzionale (L. 23
agosto 1988, n. 400). ║
D. catenaccio: indica il
d. legge
adottato per consentire un intervento legislativo immediato in materia di
imposte indirette, per nuovi dazi doganali e aumenti dei prezzi dei generi di
monopolio. ║
D. legislativo o
d. delegato: atto normativo,
con forza di legge, emanato dal potere esecutivo per delega conferita dal potere
legislativo, ossia dal Parlamento; secondo l'art. 76 della Costituzione
italiana, infatti, le Camere possono demandare al Governo la funzione
legislativa tramite una legge speciale, detta
legge delega, che ne
stabilisca i principi di esercizio e i criteri direttivi, nonché i limiti
di competenza, riguardo alla materia oggetto di normativa, e i tempi di
esercizio di tale funzione. In effetti la delega equivale a un'approvazione a
priori della norma emanata dal potere esecutivo, capovolgendo così la
procedura regolare che invece prevede prima la proposizione della norma da parte
del Governo (
disegno di legge) e successivamente la discussione in
Parlamento, con eventuale successiva approvazione. Tuttavia, non possono essere
oggetto di
d. legislativi le materie per le quali siano previste leggi
formali e non atti aventi forza di legge, come la conversione dei
d.
legge, l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali. I
d. legislativi sono emanati dal presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il termine
fissato dalla legge delega; nel preambolo si devono indicare la legge di
delegazione e gli adempimenti prescritti dalla medesima legge, come prescritto
nella legge del 1988 (art. 14). Infine, il
d. legislativo è
inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.
║
D. legislativo luogotenenziale: con questa denominazione viene
indicato ciascuno dei
d. legislativi emanati in Italia tra il 25 giugno
1944 e il 9 maggio 1946 dal luogotenente generale del Regno, Umberto, figlio di
Vittorio Emanuele III. Egli, infatti, in quel periodo, a seguito della caduta
dell'ordinamento fascista e in mancanza degli organi legislativi, assunse la
potestà legislativa. Con l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e fino
alla caduta della Monarchia con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946,
Umberto II esercitò il potere legislativo delegato con
d. legislativi
regi. ║
D. legislativo del capo provvisorio dello Stato:
d. legislativo emanato nel periodo dell'Assemblea costituente, dopo il 2
giugno 1946, fino all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. ●
Dir. process. civ. - Nel processo civile il
d. è un provvedimento
del giudice di carattere ordinatorio, impiegato nei casi in cui non vi sia
controversia tra le parti (art. 135 del Codice di Procedura Civile); in questo
senso si distingue sia dalla
sentenza, di carattere solo decisionale, sia
dall'
ordinanza. Inoltre non è motivato, se la legge non lo
prescrive espressamente; è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche
verbale, di una delle parti. ║
D. ingiuntivo:
d. del giudice
civile, nei procedimenti sommari di
ingiunzione, con cui si ordina il
pagamento di una somma di denaro o la consegna di determinati beni a chi
è oggetto di un'obbligazione irrisolta o
debito, senza la previa
citazione del debitore stesso. Tuttavia, il debitore può proporre
opposizione al
d. di ingiunzione entro un determinato termine, ottenendo
così l'ordinario processo in contraddittorio. ● Dir. process. pen.
-
D. penale: ai sensi degli art. 506-510 del Codice di Procedura Penale,
si tratta di un provvedimento del pretore, con cui si condanna l'imputato senza
procedere al dibattimento. È pronunciabile solo nei procedimenti per
reati perseguibili d'ufficio quando, dopo l'esame degli atti e le indagini
ritenute necessarie (
atti istruttori), si ritenga di dover infliggere
solo una pena pecuniaria. Tuttavia, non è possibile ricorrere al
d. penale nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato delinquente o
contravventore abituale, professionale o per tendenza e quando sia possibile
applicare all'imputato una misura di sicurezza detentiva. Con il
d.
penale, oltre a ordinare l'applicazione della pena, si pongono a carico del
condannato le spese del procedimento. Si ordina, se occorre, la confisca o la
restituzione dei beni sequestrati, si dichiara la responsabilità della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, nel caso sia insolvibile.
Ai sensi degli art. 459-464 del Nuovo Codice di Procedura Penale (1988), il
procedimento per
d. è stato esteso dalla sfera pretorile a tutta
l'area di competenza del tribunale, purché applicato a reati perseguibili
d'ufficio. Viene emesso dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta
del pubblico ministero, non implicando una preventiva contestazione del reato al
condannato. Vi si può ricorrere solo nel caso sia inflitta una pena
pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, nel qual caso si devono
indicare nel
d. i motivi di tale sostituzione. Se il giudice accoglie la
richiesta, emette
d. di condanna, che deve contenere l'esposizione dei
motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; inoltre deve
contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di proporre
opposizione entro 15 giorni dalla notifica del
d. stesso, e della sua
esecutività in caso di mancata opposizione. L'eventuale opposizione
consente all'imputato di richiedere la procedura per giudizio immediato oppure
abbreviato, a regime pattizio o ad oblazione. ● Dir. rom. - Il termine
decretum nelle fonti romane indica un provvedimento decisionale e
imperativo emanato dalle autorità pubbliche, sia nell'ambito giudiziario,
che amministrativo e religioso. Di particolare rilevanza erano i
decreta
magistratuum (soprattutto i
decreta praetoris, emessi dal pretore
durante i processi), i
decreta senatus e i
decreta principum, di
epoca imperiale, ossia sentenze proprie dell'imperatore, emesse in prima o
seconda istanza. ● Dir. can. - Il termine, nella sua versione latina,
decretum, era usato nel Medioevo per indicare le deliberazioni di natura
legislativa dei pontefici e dei concili, le cui raccolte costituiscono una fonte
determinante per la formulazione del diritto canonico. Di particolare importanza
fu il
Decretum Gratiani, considerato come la prima compilazione del
diritto canonico, inserito in seguito nel
Corpus iuris canonici. L'opera
fu compilata dal monaco Graziano, tra il 1140 e il 1142, che riordinò il
materiale giuridico ecclesiastico, con il titolo di
Concordia discordantium
canonum. Questa raccolta fu oggetto di esegesi e di insegnamento da parte
della successiva generazione di giuristi, definiti appunto
decretisti.
● Ord. scol. -
D. delegati: insieme dei
d. che, negli anni
1974-75, hanno in alcuni casi istituito e in altri riordinato gli organi
collegiali nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Il principio ispiratore
del nuovo ordinamento degli organi collegiali è la partecipazione diretta
alla vita della scuola da parte delle sue diverse componenti (docenti, personale
non insegnante, studenti), nonché da parte di altre categorie o enti a
essi interessati (genitori, sindacati). La suddetta partecipazione avviene
tramite l'elezione di propri rappresentanti negli organi collegiali. È
stata inoltre istituita, a livello locale, una nuova struttura scolastica: il
distretto scolastico, dotato di autonomia amministrativa, tale da permettere la
partecipazione democratica delle comunità locali (i comuni) alla gestione
della scuola. I
d. delegati regolano le assemblee degli studenti (una di
istituto e una di classe al mese, all'interno delle ore di lezione) e riordinano
i ruoli degli insegnanti: un ruolo unico per gli insegnati diplomati (quelli
delle scuole materne ed elementari, di dattilografia e stenografia) e un ruolo
unico per gli insegnanti laureati, qualunque sia il tipo di scuola secondaria in
cui insegnano. Altri argomenti trattati nei
d. delegati sono: la
sperimentazione didattica, la ricerca educativa, l'aggiornamento culturale e
professionale dei docenti.