Atto ed effetto del decentrare. Consiste
nell'allontanamento da un nucleo centrale e nella ripartizione in zone
periferiche di poteri, attività e sedi connesse. ● Urban. -
Processo di smistamento sul territorio della popolazione, con le attività
e gli edifici relativi (abitazioni, uffici, industrie, sedi amministrative,
trasporti, ecc.); in genere pianificato, per evitare l'eccessivo concentramento
di risorse e funzioni in aree urbane ristrette. ● Dir. -
D.
amministrativo: attribuzione di potestà deliberative a istituzioni
periferiche, per la promozione delle autonomie locali e l'attuazione di una
più ampia distribuzione territoriale dei servizi dipendenti dallo Stato,
in conformità con l'art. 5 della Costituzione italiana. Se tali
istituzioni godono di un'autonomia giuridicamente riconosciuta, sono oggetto di
un
d. autarchico, che a sua volta si distingue in
d. autarchico
territoriale, quando riguardi enti pubblici territoriali (regioni, province
e comuni), e in
d. autarchico istituzionale, quando coinvolga enti
pubblici non territoriali, i cosiddetti
enti parastatali. In entrambi i
casi, tuttavia, si può parlare di
d. funzionale, poiché
tutti gli enti autonomi sono obbligati, di fronte allo Stato, a svolgere le
attività a loro delegate, con le medesime finalità, nell'interesse
dello Stato stesso. Se, al contrario, le istituzioni periferiche sono organi del
potere centrale, che si è così articolato in varie sezioni e
uffici, si parla di
d. gerarchico o
burocratico. Il
d.
amministrativo risponde all'esigenza di individuare e soddisfare, con il
minor numero possibile di organi intermedi, i bisogni collettivi, che
differiscono dall'una all'altra regione, dall'uno all'altro comune; in questo
senso rimane un processo di natura tecnico-funzionale, che implica solo
parzialmente un processo di
d. politico. Dal 1953 si sono succeduti
provvedimenti legislativi miranti ad attuare la norma costituzionale (art. 5):
nel 1971 fu riconosciuta l'autonomia delle comunità montane; tra il 1975
e il 1977 fu attuata la potestà amministrativa delle regioni; nel 1976
furono istituite le circoscrizioni di quartiere all'interno dei comuni. Infine
una legge del 1990 (L. 8 giugno 1990, n. 142) ha attuato i principi
costituzionali dell'art. 128, che riconosce le province e i comuni come enti
autonomi. ║
D. politico: trasferimento dei poteri governativi a
unità politico-decisionali autonome periferiche: a seconda del grado
più o meno elevato del
d. politico nella gestione governativa
statale, si distinguono
Stati federali, decentrati politicamente, e
Stati unitari, i quali, pur riconoscendo autonomie locali, mantengono la
sostanziale unità politica e sono decentrati solo amministrativamente.
● Econ. -
D. produttivo: riguarda la produzione industriale. Questo
sistema implica il fatto che in un'impresa determinati processi di produzione
vengano distaccati dalla rimanente catena produttiva e trasferiti in altri
impianti industriali in aree diverse del Paese o all'estero, oppure vengano
affidati a piccole imprese satellite esterne. ● Ott. -
D. ottico:
nella tecnica fotografica, spostamento verticale o orizzontale dell'obiettivo
perpendicolarmente al piano della lastra fotografica: ciò consente di
modificare l'inquadratura dell'immagine senza muovere l'apparecchio e senza
variare la prospettiva.