(dal latino
decemviralis). Dir. rom. - Di
decemviro, dei decemviri. ║
Leggi d.: leggi emanate dalla
magistratura dei decemviri. ║
Collegi d.: magistrature collegiali
composte da dieci uomini, istituite nell'antica Roma, con diverse funzioni. Tra
i più noti vi è quello dei
decemviri legibus scribundis et rei
publicae constituendae, una magistratura, composta di soli patrizi,
istituita nel 451 a.C. per preparare un codice di leggi scritte (Legge delle
dodici tavole), dopo aver studiato la legislazione di Atene e di altre
città elleniche. Venne abolita nel 449 poiché, secondo la
tradizione, alcuni suoi membri avrebbero tentato di instaurare una tirannide.
Tra gli altri collegi si ricordano quello dei
decemviri stlitibus
iudicandis collegio di giudici, la cui competenza riguardava soprattutto lo
stato di una persona; quello dei
decemviri sacris faciundis, collegio
sacerdotale incaricato dal 367 a.C. della custodia degli oracoli sibillini;
quelli dei
decemviri agris dandis adsignandis e
coloniae
deducendae, commissioni che avevano il compito di assegnare le terre
pubbliche ai privati, comparse nel II sec. a.C.