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Danno.

(dal latino damnum). Svantaggio, perdita, rovina. ● Med. - Lesione, disfunzione, alterazione. ● Dir. civ. - Qualsiasi cambiamento introdotto in una situazione tutelata dal diritto. Il d. può essere diretto quando deriva immediatamente dall'inadempimento di un obbligo; indiretto quando non è causato direttamente dall'inadempimento. Si ha poi d. morale se viene lesa la personalità spirituale del soggetto; d. patrimoniale quando è il patrimonio giuridico del soggetto a subire una menomazione economica, che può essere emergente, se comporta la diminuzione effettiva del patrimonio causata da perdite subite o conseguenza del mancato guadagno determinato dall'intervento illecito. Si è in presenza di d. temuto quando il titolare di un bene abbia motivo di temere che da un possesso altrui derivi una perdita per il proprio. Il d. di guerra è la rovina, perdita o distruzione di beni mobili o immobili appartenenti a cittadini in conseguenza di azioni di guerra. Chiunque sia stato causa di un d. è tenuto al risarcimento, a meno che non dimostri che gli era impossibile agire diversamente per ragioni indipendenti dalla sua volontà o che il suo comportamento era stato determinato dalla necessità di difendere sé o altri. ● Dir. pen. - Pregiudizio connesso al reato. Si distinguono: d. immediato o criminale, che consiste nell'esposizione al pericolo dell'oggetto del diritto; d. sociale, che consiste nell'alterare le condizioni necessarie alla sussistenza dello Stato; pericolo sociale, che consiste nel causare situazioni che provochino allarme sociale, compiendo ad esempio atti che potrebbero suscitare una rappresaglia. ● Dir. internaz. - Fatto illecito commesso da uno Stato nei confronti di un altro, in conseguenza del quale la Nazione responsabile è tenuta a ristabilire la situazione che preesisteva all'atto indebito; ciò avviene attraverso la completa restituzione di quanto è stato tolto e la presentazione di scuse solenni.