(dal latino
damnum). Svantaggio, perdita,
rovina. ● Med. - Lesione, disfunzione, alterazione. ● Dir. civ. -
Qualsiasi cambiamento introdotto in una situazione tutelata dal diritto. Il
d. può essere
diretto quando deriva immediatamente
dall'inadempimento di un obbligo;
indiretto quando non è causato
direttamente dall'inadempimento. Si ha poi
d. morale se viene lesa la
personalità spirituale del soggetto;
d. patrimoniale quando
è il patrimonio giuridico del soggetto a subire una menomazione
economica, che può essere
emergente, se comporta la diminuzione
effettiva del patrimonio causata da perdite subite o conseguenza del mancato
guadagno determinato dall'intervento illecito. Si è in presenza di
d.
temuto quando il titolare di un bene abbia motivo di temere che da un
possesso altrui derivi una perdita per il proprio. Il
d. di guerra
è la rovina, perdita o distruzione di beni mobili o immobili appartenenti
a cittadini in conseguenza di azioni di guerra. Chiunque sia stato causa di un
d. è tenuto al risarcimento, a meno che non dimostri che gli era
impossibile agire diversamente per ragioni indipendenti dalla sua volontà
o che il suo comportamento era stato determinato dalla necessità di
difendere sé o altri. ● Dir. pen. - Pregiudizio connesso al reato.
Si distinguono:
d. immediato o
criminale, che consiste
nell'esposizione al pericolo dell'oggetto del diritto;
d. sociale, che
consiste nell'alterare le condizioni necessarie alla sussistenza dello Stato;
pericolo sociale, che consiste nel causare situazioni che provochino
allarme sociale, compiendo ad esempio atti che potrebbero suscitare una
rappresaglia. ● Dir. internaz. - Fatto illecito commesso da uno Stato nei
confronti di un altro, in conseguenza del quale la Nazione responsabile è
tenuta a ristabilire la situazione che preesisteva all'atto indebito; ciò
avviene attraverso la completa restituzione di quanto è stato tolto e la
presentazione di scuse solenni.