Diploma o rescritto dello Stato che conferisce un grado o un
privilegio. ║
B. d'invenzione: riconoscimento giuridico attestante
all'inventore di un oggetto, modello, procedimento o disegno, suscettibile di
applicazione industriale, l'attribuzione del diritto esclusivo di godimento e di
sfruttamento. Il rilascio di un
b. avviene, in Italia, su domanda
dell'interessato e non è dipendente da ricerche circa il valore o la
priorità dell'invenzione. La durata del
b. è di 15 anni dal
giorno del deposito. I prodotti medicinali e alimentari, le invenzioni teoriche
e altre concernenti la difesa nazionale non sono brevettabili. Un particolare
tipo di
b. è il
b. europeo. Tale figura è stata
introdotta dalla Convenzione di Monaco del 1973, entrata in vigore nel 1977 e
ratificata dall'Italia nel 1979. In base alle disposizioni della convenzione il
soggetto interessato al rilascio del
b. europeo, con un solo
provvedimento di concessione, ha la possibilità di ottenere un unico
b., valido in tutti i Paesi europei, non necessariamente appartenenti
alla CEE, che hanno sottoscritto l'accordo (diversamente dal
b.
comunitario, la cui estensione è meno ampia poiché è valido
soltanto nell'ambito degli Stati membri).