Dir. can. - Potere coercitivo dello Stato e del giudice
civile impiegato per rendere esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici o
per applicare le pene (pene corporali o pena di morte), che la Chiesa non
può imporre. Il ricorso al
b.s. è una diretta conseguenza
della protezione della Chiesa assicurata dai sovrani cattolici, da Costantino in
poi. L'istituto del
b.s. ebbe particolare risalto nel Medioevo nei
processi dell'Inquisizione la cui legislazione stabiliva: 1) gli inquisitori
possono costringere tutti i magistrati a far osservare gli statuti promulgati
contro gli eretici; 2) possono obbligare i magistrati a eseguire la loro
sentenza, e questi sono tenuti a obbedire sotto pena di scomunica (Innocenzo IV,
cost. 10); 3) possono costringere chiunque, anche i magistrati, a consegnare i
loro documenti al Sant'Uffizio (Alessandro IV, cost. 18). In genere la consegna
al
b.s. avveniva per delitti di eresia, falsificazione di lettere
apostoliche, cospirazione contro il vescovo e simili. La Rivoluzione francese, e
le legislazioni che ad essa si ispirarono, abolirono l'istituto del
b.s.
A questo spirito si informò l'Italia nel 1817 con la legge delle
Guarentigie (art. 17) che non accordava alcuna esecuzione coatta agli atti delle
autorità ecclesiastiche. L'istituto non è stato ripristinato nella
legislazione vigente; tuttavia ai sensi dell'art. 1 del Concordato del 1929,
quasi letteralmente riprodotto nell'art. 2, n. 1, dell'Accordo di villa Madama
del 1984 (che regola i nuovi rapporti concordatari tra Stato italiano e Chiesa),
lo Stato riconosce alla Chiesa cattolica il libero e pubblico esercizio della
sua giurisdizione. Si conformano a tale principio le norme dell'art. 8, n. 2 del
suddetto accordo, che riconoscono l'efficacia civile delle sentenze
ecclesiastiche in materia matrimoniale, e dell'art. 2, lettera
c, del
Protocollo addizionale di villa Madama, secondo cui avranno "piena efficacia
giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia, le sentenze e i
provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente
comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose
e concernenti materie spirituali o disciplinari".