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Braccio secolare.

Dir. can. - Potere coercitivo dello Stato e del giudice civile impiegato per rendere esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici o per applicare le pene (pene corporali o pena di morte), che la Chiesa non può imporre. Il ricorso al b.s. è una diretta conseguenza della protezione della Chiesa assicurata dai sovrani cattolici, da Costantino in poi. L'istituto del b.s. ebbe particolare risalto nel Medioevo nei processi dell'Inquisizione la cui legislazione stabiliva: 1) gli inquisitori possono costringere tutti i magistrati a far osservare gli statuti promulgati contro gli eretici; 2) possono obbligare i magistrati a eseguire la loro sentenza, e questi sono tenuti a obbedire sotto pena di scomunica (Innocenzo IV, cost. 10); 3) possono costringere chiunque, anche i magistrati, a consegnare i loro documenti al Sant'Uffizio (Alessandro IV, cost. 18). In genere la consegna al b.s. avveniva per delitti di eresia, falsificazione di lettere apostoliche, cospirazione contro il vescovo e simili. La Rivoluzione francese, e le legislazioni che ad essa si ispirarono, abolirono l'istituto del b.s. A questo spirito si informò l'Italia nel 1817 con la legge delle Guarentigie (art. 17) che non accordava alcuna esecuzione coatta agli atti delle autorità ecclesiastiche. L'istituto non è stato ripristinato nella legislazione vigente; tuttavia ai sensi dell'art. 1 del Concordato del 1929, quasi letteralmente riprodotto nell'art. 2, n. 1, dell'Accordo di villa Madama del 1984 (che regola i nuovi rapporti concordatari tra Stato italiano e Chiesa), lo Stato riconosce alla Chiesa cattolica il libero e pubblico esercizio della sua giurisdizione. Si conformano a tale principio le norme dell'art. 8, n. 2 del suddetto accordo, che riconoscono l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, e dell'art. 2, lettera c, del Protocollo addizionale di villa Madama, secondo cui avranno "piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia, le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari".