Stats Tweet

Bilàncio.

Atto previsionale predisposto dal governo e ratificato con legge mediante la quale il Parlamento autorizza l'esecutivo a compiere le azioni volte alla riscossione delle entrate e allo stanziamento dei mezzi finanziari preliminarmente quantificati e destinati sia ai servizi pubblici sia a interventi di supporto dello sviluppo economico-sociale della Nazione. Documento che riassume la contabilità generale di un'impresa in un determinato arco di tempo attraverso la contrapposizione di due serie numeriche bilancianti, che sintetizzano una situazione istantanea o il movimento di un periodo in relazione a un determinato oggetto. Si articola in due prospetti: lo stato patrimoniale (che sintetizza in modo organico la situazione economico-finanziaria dell'impresa in una precisa congiuntura) e il conto perdite e profitti o conto economico, che rappresenta un'analisi dettagliata della gestione relativa a un determinato periodo. Anche, più genericamente, la situazione finanziaria determinata dal rapporto fra le entrate e le uscite. ║ Fig. - Il confronto fra gli aspetti favorevoli e sfavorevoli, positivi e negativi, utili e dannosi di una qualsiasi attività o fenomeno, anche naturale. • Contab. - Il b. assume generalmente la forma di un prospetto a sezioni affiancate; nella sezione di sinistra si trovano le colonne dell'attivo (ovvero l'elenco dei beni che l'impresa possiede), e nella sezione di destra le colonne del passivo (tra cui rientrano i dati numerici relativi ai debiti verso terzi, al capitale e alle riserve). I vari elementi che entrano nella definizione dell'attivo e del passivo sono generalmente ordinati in gruppi classificatori (distinti a seconda della natura dei valori ) e in sequenze progressive di liquidità. Vi sono diverse nozioni di b.: la prima si riferisce a un documento contabile che, ratificato con un atto legislativo, definisce uno schema previsionale delle entrate e delle spese approvate dalle varie autorità preposte alla gestione dell'amministrazione pubblica. Estensivamente, si può parlare del b. di un'impresa, di un'associazione, di un individuo. Attualmente questa nozione appare piuttosto limitativa, in quanto ad essa si è venuto sovrapponendo un concetto ben più ampio, che accoglie in sé la considerazione onnicomprensiva di dinamiche macroeconomiche, intendendo con ciò una ricognizione complessiva della situazione economico-sociale della nazione, in funzione dei trasferimenti di reddito deliberati con leggi o di carattere sociale. Il b. può avere valore di semplice schema contabile, oppure di strumento per riassumere i risultati conseguiti in un certo periodo o, ancora, di controllo dell'operato altrui. Il b. assume una rilevanza determinante anche ai fini delle informazioni che può fornire sulla gestione e sull'andamento della società cui si riferisce: per questo la legge italiana ha stabilito l'obbligatorietà della redazione e pubblicazione annuale del b. per tutte le aziende costituite in forma di società per azioni. Il b., il cui contenuto è disciplinato per legge, è uno strumento di importanza fondamentale per la direzione societaria, per gli azionisti e per i terzi che si pongano in contatto con la società stessa. La voce b. è pertanto opportunamente qualificata in relazione al suo contenuto, allo scopo per cui è redatto o ad altre circostanze. ║ B. di apertura e b. di chiusura: denominazione di due conti d'interferenza che talvolta vengono accesi nella contabilità in apertura e in chiusura delle scritture contabili. ║ B. di cassa: b. di previsione che considera le entrate e le uscite di denaro, che si prevedono in un certo periodo di tempo. ║ B. di competenza: considera i diritti di riscossione e gli obblighi di pagamento che si prospettano nel periodo di tempo considerato, prescindendo dalla previsione delle effettive entrate e uscite. ║ B. consolidato: quello che deriva dalla fusione in unico b. dei b. di gruppo di imprese collegate, oppure di una società madre e di più affiliate. ║ B. di funzionamento: b. patrimoniale riferito all'azienda in funzionamento, specialmente per quanto riguarda i criteri di stima delle singole attività e passività. ║ B. di liquidazione: b. patrimoniale riferito a un'azienda all'atto in cui venga posta in liquidazione o in cui la liquidazione abbia termine. ║ B. di previsione: conto che riassume nel loro valore o quantità tutte le operazioni di gruppo omogeneo che si presume abbiano a verificarsi in un dato periodo di tempo. ║ B. di verificazione: prospetto che riassume i totali delle registrazioni eseguite nei conti di un'azienda tenuti a partita doppia, per accertare se si sia incorsi in errori nelle registrazioni e per ricavare il saldo di ciascun conto. ║ B. economico: b. di previsione riferito sia alle vendite e profitti sia alle spese, perdite e consumi che si presume possano aver luogo in un'azienda durante un determinato periodo di tempo. ║ B. finanziario: può essere considerato o come b. di previsione finanziaria o come b. finanziario patrimoniale, cioè delle attività e passività finanziarie di pertinenza dell'azienda in un determinato istante. ║ B. patrimoniale: conto riassuntivo di tutte le attività e passività pertinenti a un'azienda, chiuso o pareggiato, con l'indicazione del saldo costituente il capitale o patrimonio netto dell'azienda medesima. Sulla base della legge 8.6.1974 n. 149, è fatto obbligo alle aziende private di allegare al b. annuale l'elenco delle eventuali partecipazioni in società collegate o controllate, indicandone il valore, con collegato b. dell'ultimo esercizio. Inoltre, è fatto obbligo alle imprese di conteggiare nel loro b. anche i crediti delle società collegate o controllate. ║ B. tecnico: b. particolare, compilato dalle imprese di assicurazione, per calcolare l'utile o la perdita di gestione di un esercizio: in esso si contrappongono le riserve matematiche di principio e di fine di esercizio, aumentate le prime dei premi riscossi e dei profitti conseguiti, e le seconde degli oneri per assicurazioni scadute, spese di amministrazione e perdite incontrate. ║ B. dello Stato: strumento contabile di controllo preventivo e consuntivo della gestione finanziaria dello Stato relativo a un determinato periodo, in genere di 12 mesi. Oltre a un contenuto economico-finanziario, ha anche un significato giuridico-politico, in quanto, determinando natura ed entità delle spese e delle entrate, precisa i fini perseguiti dal governo e ne delimita i poteri; l'autorizzazione del Parlamento a riscuotere e a pagare le somme previste in b. viene data pertanto non a singoli ministri ma solidalmente al governo attraverso un atto amministrativo emanato sotto forma di legge. L'approvazione dei b. di previsione da parte del Parlamento è ormai lineamento fondamentale della costituzione degli Stati moderni che, con lenta e faticosa conquista, hanno voluto attribuire all'organo rappresentativo del popolo il potere di adeguare gli stanziamenti e la gestione finanziaria alle esigenze dell'amministrazione statale e di controllare in tal modo le direttive generali dell'attività dello Stato. Il b. italiano segue la più rigida divisione delle competenze, tenendo conto esclusivamente dei diritti a riscuotere e degli obblighi di pagare riferiti all'anno e non dei residui degli anni precedenti. La legge italiana sulla contabilità dello Stato determina inoltre i rarissimi casi in cui il ministro del Tesoro può apportare variazioni o aggiunte alle previsioni di b. Secondo il principio generale, per quel che riguarda le entrate, nessuna spesa può essere erogata oltre a quelle autorizzate con la legge di b., né si può eccedere il limite di spesa assegnato a ciascun capitolo senza il consenso del Parlamento espresso con legge speciale; si fanno eccezioni soltanto per le spese impreviste e per quelle obbligatorie e d'ordine, nonché per la restituzione di tributi indebitamente riscossi. Dal punto di vista tecnico, il b. italiano si compone di tanti stati della spesa quanti sono i ministeri e di un unico stato dell'entrata, allegato allo stato di previsione della spesa del ministero del Tesoro e contenente anche un riepilogo generale delle entrate e delle spese. Le entrate e spese sono classificate negli stati suddetti riguardo: a) alla periodicità con cui si manifestano; b) agli effetti che producono sul patrimonio dello Stato; c) alla natura della materia cui si riferiscono. Il b. si dice in pareggio o in disavanzo reale a seconda che la totalità delle entrate corrisponda esattamente alla totalità delle spese, oppure sia ad essa superiore o inferiore. Per conoscere tuttavia la vera condizione delle pubbliche finanze bisogna tener conto soltanto delle entrate e delle spese effettive, dal cui confronto derivano il pareggio, l'avanzo o il disavanzo effettivo, che le entrate e spese non effettive possono mascherare ma non neutralizzare. Il b. preventivo italiano, relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, viene predisposto ogni anno dal ministro del Tesoro sulla base dell'elaborazione, effettuata dalla ragioneria generale dello Stato, degli elementi forniti dalle ragionerie centrali presso i singoli ministeri. Quindi, viene presentato dallo stesso ministro, di concerto con il ministro del B., con una relazione in Parlamento, insieme al rendiconto generale. Le apposite commissioni della Camera e del Senato effettuano l'esame del b. preventivo e ne danno relazione alle rispettive assemblee, che passano quindi alla discussione, eventuale modifica e approvazione dello stesso, capitolo per capitolo, con apposita legge. Qualora il b. non sia sottoposto in tempo alle camere o non sia da queste approvato prima del 31 dicembre, il governo chiede al Parlamento l'autorizzazione alla gestione di una parte del b. presentato, per uno o più mesi, periodo che prende il nome di esercizio provvisorio e che non può durare complessivamente più di un quadrimestre. L'approvazione da parte del Parlamento, data in via amministrativa, è limitata al significato contabile delle cifre stanziate. L'esatta applicazione del b. è assicurata dal controllo preventivo di legittimità e successivo della Corte dei conti. Le norme sulla formazione del b. dello Stato sono state modificate da due successive leggi: 22.12.1977 n. 951 e 5.8.1978 n. 468. La prima ha stabilito che il Parlamento approvi, oltre al b. annuale di previsione, anche un b. di previsione pluriennale, in accordo con le linee generali della programmazione economica e in modo da poter individuare lo stato della finanza pubblica a lungo termine. Inoltre, tenuto conto dell'art. 81 della Costituzione, secondo cui con la legge di approvazione del b. non è consentito stabilire nuovi tributi e nuove spese, contemporaneamente al b., il Parlamento è chiamato a votare e ad approvare una "legge finanziaria" che consente di apportare alla spesa pubblica i ritocchi necessari per adeguarla alle esigenze del b. stesso. ║ B. degli enti locali: i b. dei comuni, delle province e delle regioni sono i documenti contabili dai quali risultano le spese e le entrate di detti enti per un anno finanziario, coincidente con quello solare. I b. comunali e provinciali devono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, dagli organi del comune e della provincia e quindi approvati, per le province e i comuni capoluoghi di provincia, dal ministro dell'Interno, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale, e per gli altri comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; gli uni e gli altri sono resi esecutivi dal prefetto. Le entrate e le spese sono distinte in: a) avanzo o disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti; b) entrate e spese effettive, ordinarie e straordinarie; c) movimento di capitali; d) contabilità speciali. È incluso nei b. anche un fondo di riserva, dal quale possono prelevarsi mediante storno le somme necessarie per aumentare quelle stanziate per le varie categorie di spese. Dal 1980, in applicazione della legge 5 agosto 1978 n. 468, anche in Italia è stato introdotto il b. di cassa: in esso sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario, a prescindere dal fatto che entrate e spese siano maturate nelle precedenti gestioni. Con la medesima legge è stata resa obbligatoria, per lo Stato e per quasi tutti gli enti pubblici, la redazione di b. pluriennali. ║ B. della materia: in un qualsiasi processo chimico, confronto fra la quantità delle sostanze messe a reagire e la quantità dei prodotti ottenuti. Da questo b. si può stabilire il rendimento di una reazione, la percentuale cioè della sostanza messa a reagire in rapporto alla quantità dei prodotti ottenuti. ║ B. energetico: calcolo dell'energia posseduta in varie forme da un sistema prima e dopo una sua trasformazione. ║ B. termico: confronto fra la quantità di calore fornita a una macchina per conseguire un determinato effetto e la somma della quantità di calore realmente utilizzata, oltre a quella perduta per varie cause. ║ B. idrico: rapporto fra l'acqua introdotta nell'organismo e quella eliminata o distrutta. L'acqua ha un'importanza determinante per tutti gli esseri viventi, animali o vegetali. L'80% circa del protoplasto è formato da acqua, la quale partecipa alla strutturazione della sostanza vivente nelle cellule. L'organismo si serve dell'acqua come solvente, come regolatore dello stato chimico-fisico di idratazione, come veicolo per trasportare le sostanze chimiche necessarie, come elemento costitutivo degli idrati di carbonio nella fotosintesi, come regolatore dell'ambiente elettrolitico della cellula. Inoltre l'acqua permette la ionizzazione dei sali inorganici e partecipa a tutte le reazioni biochimiche dell'organismo. L'organismo, quindi, assume acqua o ne cede al fine di mantenere in equilibrio il proprio b. idrico. Le piante inferiori acquatiche assorbono l'acqua attraverso tutta la loro superficie; quelle terrestri, invece, hanno bisogno di organi particolari sia per il rifornimento sia per la distribuzione dell'acqua nelle parti aeree. A tale scopo dispongono di un apparato radicale destinato all'assorbimento dell'acqua del terreno e di speciali tessuti conduttori che si formano nelle radici stesse, nel fusto e nelle nervature fogliari; i canali costruiti con detti tessuti servono a condurre l'acqua dal basso verso l'alto. La pianta inoltre cede costantemente acqua nell'atmosfera sotto forma di vapore acqueo in determinate quantità. Questo processo si chiama traspirazione. Alcune specie di piante cedono acqua per guttazione, cioè per l'escrezione in forma liquida da stomi o da ghiandole acquifere. La continua evaporazione dell'acqua contenuta nei tessuti (interni ed esterni) stimola una costante azione di risucchio che provoca la risalita dell'acqua dal sistema radicale fino alle foglie o alle gemme. In tal modo le perdite d'acqua vengono reintegrate dall'incessante corrente ascensionale che porta con sé anche sali minerali. ║ B. organico: rapporto fra la quantità di sostanze assunte dall'organismo e la quantità di quelle che vengono eliminate. L'equilibrio organico si verifica quando i due valori sono equivalenti. Il b. organico si chiama positivo quando il quantitativo del materiale introdotto è superiore a quello delle sostanze eliminate; negativo quando avviene l'inverso. B. organico negativo si verifica in casi patologici. B. organico positivo si ha durante la gravidanza, nella fase di accrescimento e nel periodo di convalescenza che segue a una malattia.