Atto previsionale predisposto dal governo e ratificato con
legge mediante la quale il Parlamento autorizza l'esecutivo a compiere le azioni
volte alla riscossione delle entrate e allo stanziamento dei mezzi finanziari
preliminarmente quantificati e destinati sia ai servizi pubblici sia a
interventi di supporto dello sviluppo economico-sociale della Nazione. Documento
che riassume la contabilità generale di un'impresa in un determinato arco
di tempo attraverso la contrapposizione di due serie numeriche bilancianti, che
sintetizzano una situazione istantanea o il movimento di un periodo in relazione
a un determinato oggetto. Si articola in due prospetti: lo stato patrimoniale
(che sintetizza in modo organico la situazione economico-finanziaria
dell'impresa in una precisa congiuntura) e il conto perdite e profitti o conto
economico, che rappresenta un'analisi dettagliata della gestione relativa a un
determinato periodo. Anche, più genericamente, la situazione finanziaria
determinata dal rapporto fra le entrate e le uscite. ║ Fig. - Il confronto
fra gli aspetti favorevoli e sfavorevoli, positivi e negativi, utili e dannosi
di una qualsiasi attività o fenomeno, anche naturale.
• Contab. - Il
b. assume generalmente la
forma di un prospetto a sezioni affiancate; nella sezione di sinistra si trovano
le colonne dell'attivo (ovvero l'elenco dei beni che l'impresa possiede), e
nella sezione di destra le colonne del passivo (tra cui rientrano i dati
numerici relativi ai debiti verso terzi, al capitale e alle riserve). I vari
elementi che entrano nella definizione dell'attivo e del passivo sono
generalmente ordinati in gruppi classificatori (distinti a seconda della natura
dei valori ) e in sequenze progressive di liquidità. Vi sono diverse
nozioni di
b.: la prima si riferisce a un documento contabile che,
ratificato con un atto legislativo, definisce uno schema previsionale delle
entrate e delle spese approvate dalle varie autorità preposte alla
gestione dell'amministrazione pubblica. Estensivamente, si può parlare
del
b. di un'impresa, di un'associazione, di un individuo. Attualmente
questa nozione appare piuttosto limitativa, in quanto ad essa si è venuto
sovrapponendo un concetto ben più ampio, che accoglie in sé la
considerazione onnicomprensiva di dinamiche macroeconomiche, intendendo con
ciò una ricognizione complessiva della situazione economico-sociale della
nazione, in funzione dei trasferimenti di reddito deliberati con leggi o di
carattere sociale. Il
b. può avere valore di semplice schema
contabile, oppure di strumento per riassumere i risultati conseguiti in un certo
periodo o, ancora, di controllo dell'operato altrui. Il
b. assume una
rilevanza determinante anche ai fini delle informazioni che può fornire
sulla gestione e sull'andamento della società cui si riferisce: per
questo la legge italiana ha stabilito l'obbligatorietà della redazione e
pubblicazione annuale del
b. per tutte le aziende costituite in forma di
società per azioni. Il
b., il cui contenuto è disciplinato
per legge, è uno strumento di importanza fondamentale per la direzione
societaria, per gli azionisti e per i terzi che si pongano in contatto con la
società stessa. La voce
b. è pertanto opportunamente
qualificata in relazione al suo contenuto, allo scopo per cui è redatto o
ad altre circostanze. ║
B. di apertura e
b. di chiusura:
denominazione di due conti d'interferenza che talvolta vengono accesi nella
contabilità in apertura e in chiusura delle scritture contabili. ║
B. di cassa: b. di previsione che considera le entrate e le uscite di
denaro, che si prevedono in un certo periodo di tempo. ║
B. di
competenza: considera i diritti di riscossione e gli obblighi di pagamento
che si prospettano nel periodo di tempo considerato, prescindendo dalla
previsione delle effettive entrate e uscite. ║
B. consolidato:
quello che deriva dalla fusione in unico
b. dei
b. di gruppo di
imprese collegate, oppure di una società madre e di più affiliate.
║
B. di funzionamento: b. patrimoniale riferito all'azienda in
funzionamento, specialmente per quanto riguarda i criteri di stima delle singole
attività e passività. ║
B. di liquidazione: b.
patrimoniale riferito a un'azienda all'atto in cui venga posta in liquidazione o
in cui la liquidazione abbia termine. ║
B. di previsione: conto che
riassume nel loro valore o quantità tutte le operazioni di gruppo
omogeneo che si presume abbiano a verificarsi in un dato periodo di tempo.
║
B. di verificazione: prospetto che riassume i totali delle
registrazioni eseguite nei conti di un'azienda tenuti a partita doppia, per
accertare se si sia incorsi in errori nelle registrazioni e per ricavare il
saldo di ciascun conto. ║
B. economico: b. di previsione riferito
sia alle vendite e profitti sia alle spese, perdite e consumi che si presume
possano aver luogo in un'azienda durante un determinato periodo di tempo.
║
B. finanziario: può essere considerato o come
b. di
previsione finanziaria o come
b. finanziario patrimoniale,
cioè delle attività e passività finanziarie di pertinenza
dell'azienda in un determinato istante. ║
B. patrimoniale: conto
riassuntivo di tutte le attività e passività pertinenti a
un'azienda, chiuso o pareggiato, con l'indicazione del saldo costituente il
capitale o patrimonio netto dell'azienda medesima. Sulla base della legge
8.6.1974 n. 149, è fatto obbligo alle aziende private di allegare al
b. annuale l'elenco delle eventuali partecipazioni in società
collegate o controllate, indicandone il valore, con collegato
b.
dell'ultimo esercizio. Inoltre, è fatto obbligo alle imprese di
conteggiare nel loro
b. anche i crediti delle società collegate o
controllate. ║
B. tecnico: b. particolare, compilato dalle imprese
di assicurazione, per calcolare l'utile o la perdita di gestione di un
esercizio: in esso si contrappongono le riserve matematiche di principio e di
fine di esercizio, aumentate le prime dei premi riscossi e dei profitti
conseguiti, e le seconde degli oneri per assicurazioni scadute, spese di
amministrazione e perdite incontrate. ║
B. dello Stato: strumento
contabile di controllo preventivo e consuntivo della gestione finanziaria dello
Stato relativo a un determinato periodo, in genere di 12 mesi. Oltre a un
contenuto economico-finanziario, ha anche un significato giuridico-politico, in
quanto, determinando natura ed entità delle spese e delle entrate,
precisa i fini perseguiti dal governo e ne delimita i poteri; l'autorizzazione
del Parlamento a riscuotere e a pagare le somme previste in
b. viene data
pertanto non a singoli ministri ma solidalmente al governo attraverso un atto
amministrativo emanato sotto forma di legge. L'approvazione dei
b. di
previsione da parte del Parlamento è ormai lineamento fondamentale della
costituzione degli Stati moderni che, con lenta e faticosa conquista, hanno
voluto attribuire all'organo rappresentativo del popolo il potere di adeguare
gli stanziamenti e la gestione finanziaria alle esigenze dell'amministrazione
statale e di controllare in tal modo le direttive generali dell'attività
dello Stato. Il
b. italiano segue la più rigida divisione delle
competenze, tenendo conto esclusivamente dei diritti a riscuotere e degli
obblighi di pagare riferiti all'anno e non dei residui degli anni precedenti. La
legge italiana sulla contabilità dello Stato determina inoltre i
rarissimi casi in cui il ministro del Tesoro può apportare variazioni o
aggiunte alle previsioni di
b. Secondo il principio generale, per quel
che riguarda le entrate, nessuna spesa può essere erogata oltre a quelle
autorizzate con la legge di
b., né si può eccedere il
limite di spesa assegnato a ciascun capitolo senza il consenso del Parlamento
espresso con legge speciale; si fanno eccezioni soltanto per le spese impreviste
e per quelle obbligatorie e d'ordine, nonché per la restituzione di
tributi indebitamente riscossi. Dal punto di vista tecnico, il
b.
italiano si compone di tanti stati della spesa quanti sono i ministeri e di un
unico stato dell'entrata, allegato allo stato di previsione della spesa del
ministero del Tesoro e contenente anche un riepilogo generale delle entrate e
delle spese. Le entrate e spese sono classificate negli stati suddetti riguardo:
a) alla periodicità con cui si manifestano; b) agli effetti che producono
sul patrimonio dello Stato; c) alla natura della materia cui si riferiscono. Il
b. si dice in
pareggio o in
disavanzo reale a seconda che
la totalità delle entrate corrisponda esattamente alla totalità
delle spese, oppure sia ad essa superiore o inferiore. Per conoscere tuttavia la
vera condizione delle pubbliche finanze bisogna tener conto soltanto delle
entrate e delle spese effettive, dal cui confronto derivano il
pareggio,
l'
avanzo o il
disavanzo effettivo, che le entrate e spese non
effettive possono mascherare ma non neutralizzare. Il
b. preventivo
italiano, relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, viene predisposto
ogni anno dal ministro del Tesoro sulla base dell'elaborazione, effettuata dalla
ragioneria generale dello Stato, degli elementi forniti dalle ragionerie
centrali presso i singoli ministeri. Quindi, viene presentato dallo stesso
ministro, di concerto con il ministro del
B., con una relazione in
Parlamento, insieme al rendiconto generale. Le apposite commissioni della Camera
e del Senato effettuano l'esame del
b. preventivo e ne danno relazione
alle rispettive assemblee, che passano quindi alla discussione, eventuale
modifica e approvazione dello stesso, capitolo per capitolo, con apposita legge.
Qualora il
b. non sia sottoposto in tempo alle camere o non sia da queste
approvato prima del 31 dicembre, il governo chiede al Parlamento
l'autorizzazione alla gestione di una parte del
b. presentato, per uno o
più mesi, periodo che prende il nome di
esercizio provvisorio e
che non può durare complessivamente più di un quadrimestre.
L'approvazione da parte del Parlamento, data
in via amministrativa,
è limitata al significato contabile delle cifre stanziate. L'esatta
applicazione del
b. è assicurata dal controllo preventivo di
legittimità e successivo della Corte dei conti. Le norme sulla formazione
del
b. dello Stato sono state modificate da due successive leggi:
22.12.1977 n. 951 e 5.8.1978 n. 468. La prima ha stabilito che il Parlamento
approvi, oltre al
b. annuale di previsione, anche un
b. di
previsione pluriennale, in accordo con le linee generali della programmazione
economica e in modo da poter individuare lo stato della finanza pubblica a lungo
termine. Inoltre, tenuto conto dell'art. 81 della Costituzione, secondo cui con
la legge di approvazione del
b. non è consentito stabilire nuovi
tributi e nuove spese, contemporaneamente al
b., il Parlamento è
chiamato a votare e ad approvare una "legge finanziaria" che consente di
apportare alla spesa pubblica i ritocchi necessari per adeguarla alle esigenze
del
b. stesso. ║
B. degli enti locali: i
b. dei
comuni, delle province e delle regioni sono i documenti contabili dai quali
risultano le spese e le entrate di detti enti per un anno finanziario,
coincidente con quello solare. I
b. comunali e provinciali devono essere
deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono,
dagli organi del comune e della provincia e quindi approvati, per le province e
i comuni capoluoghi di provincia, dal ministro dell'Interno, sentite la Giunta
provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale, e
per gli altri comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; gli uni e gli
altri sono resi esecutivi dal prefetto. Le entrate e le spese sono distinte in:
a) avanzo o disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti; b)
entrate e spese effettive, ordinarie e straordinarie; c) movimento di capitali;
d) contabilità speciali. È incluso nei
b. anche un
fondo
di riserva, dal quale possono prelevarsi mediante storno le somme necessarie
per aumentare quelle stanziate per le varie categorie di spese. Dal 1980, in
applicazione della legge 5 agosto 1978 n. 468, anche in Italia è stato
introdotto il
b. di cassa: in esso sono indicate le entrate
effettivamente riscosse e le spese effettivamente sostenute nell'esercizio
finanziario, a prescindere dal fatto che entrate e spese siano maturate nelle
precedenti gestioni. Con la medesima legge è stata resa obbligatoria, per
lo Stato e per quasi tutti gli enti pubblici, la redazione di
b.
pluriennali. ║
B. della materia: in un qualsiasi processo chimico,
confronto fra la quantità delle sostanze messe a reagire e la
quantità dei prodotti ottenuti. Da questo
b. si può
stabilire il rendimento di una reazione, la percentuale cioè della
sostanza messa a reagire in rapporto alla quantità dei prodotti ottenuti.
║
B. energetico: calcolo dell'energia posseduta in varie forme da
un sistema prima e dopo una sua trasformazione. ║
B. termico:
confronto fra la quantità di calore fornita a una macchina per conseguire
un determinato effetto e la somma della quantità di calore realmente
utilizzata, oltre a quella perduta per varie cause. ║
B. idrico:
rapporto fra l'acqua introdotta nell'organismo e quella eliminata o distrutta.
L'acqua ha un'importanza determinante per tutti gli esseri viventi, animali o
vegetali. L'80% circa del
protoplasto è formato da acqua, la quale
partecipa alla strutturazione della sostanza vivente nelle cellule. L'organismo
si serve dell'acqua come solvente, come regolatore dello stato chimico-fisico di
idratazione, come veicolo per trasportare le sostanze chimiche necessarie, come
elemento costitutivo degli idrati di carbonio nella fotosintesi, come regolatore
dell'ambiente elettrolitico della cellula. Inoltre l'acqua permette la
ionizzazione dei sali inorganici e partecipa a tutte le reazioni biochimiche
dell'organismo. L'organismo, quindi, assume acqua o ne cede al fine di mantenere
in equilibrio il proprio
b. idrico. Le piante inferiori acquatiche
assorbono l'acqua attraverso tutta la loro superficie; quelle terrestri, invece,
hanno bisogno di organi particolari sia per il rifornimento sia per la
distribuzione dell'acqua nelle parti aeree. A tale scopo dispongono di un
apparato radicale destinato all'assorbimento dell'acqua del terreno e di
speciali tessuti
conduttori che si formano nelle radici stesse, nel fusto
e nelle nervature fogliari; i canali costruiti con detti tessuti servono a
condurre l'acqua dal basso verso l'alto. La pianta inoltre cede costantemente
acqua nell'atmosfera sotto forma di vapore acqueo in determinate
quantità. Questo processo si chiama
traspirazione. Alcune specie
di piante cedono acqua per
guttazione, cioè per l'escrezione in
forma liquida da stomi o da ghiandole acquifere. La continua evaporazione
dell'acqua contenuta nei tessuti (interni ed esterni) stimola una costante
azione di risucchio che provoca la risalita dell'acqua dal sistema radicale fino
alle foglie o alle gemme. In tal modo le perdite d'acqua vengono reintegrate
dall'incessante corrente ascensionale che porta con sé anche sali
minerali. ║
B. organico: rapporto fra la quantità di
sostanze assunte dall'organismo e la quantità di quelle che vengono
eliminate. L'
equilibrio organico si verifica quando i due valori sono
equivalenti. Il
b. organico si chiama
positivo quando il
quantitativo del materiale introdotto è superiore a quello delle sostanze
eliminate;
negativo quando avviene l'inverso.
B. organico negativo
si verifica in casi patologici.
B. organico positivo si ha durante la
gravidanza, nella fase di accrescimento e nel periodo di convalescenza che segue
a una malattia.