L'essere coniugato con due persone contemporaneamente.
• Dir. - Secondo l'art. 556 del Codice Penale
italiano, è il reato di chi, essendo legato da matrimonio avente effetti
civili, ne contrae un altro anch'esso con effetti civili, e di chi, non essendo
coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti
civili. Si configura l'ipotesi che il secondo matrimonio, celebrato con rito
religioso, non sia stato trascritto nei registri dello stato civile, per essersi
scoperta prima della trascrizione l'esistenza di un matrimonio precedentemente
contratto. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è
dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa
diversa dalla
b., il reato è estinto, anche rispetto a coloro che
sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali. Il termine della prescrizione per il delitto
di
b. decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o
è dichiarato nullo il secondo per
b.
• Dir. can. - Secondo la chiesa è bigamo
chi, sposato con rito religioso, successivamente contrae matrimonio civile
avendo ottenuto il divorzio.