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Bigamìa.

L'essere coniugato con due persone contemporaneamente. • Dir. - Secondo l'art. 556 del Codice Penale italiano, è il reato di chi, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro anch'esso con effetti civili, e di chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. Si configura l'ipotesi che il secondo matrimonio, celebrato con rito religioso, non sia stato trascritto nei registri dello stato civile, per essersi scoperta prima della trascrizione l'esistenza di un matrimonio precedentemente contratto. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla b., il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Il termine della prescrizione per il delitto di b. decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per b. • Dir. can. - Secondo la chiesa è bigamo chi, sposato con rito religioso, successivamente contrae matrimonio civile avendo ottenuto il divorzio.