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Bestemmia.

Espressione ingiuriosa contro Dio, contro i santi o tutto ciò che è sacro. Nell'Antico Testamento tale termine designa il proferire ingiuria contro Dio e contro le creature. In seguito, con l'avvento del Cristianesimo, il concetto fu ristretto a designare un'espressione ingiuriosa contro Dio. La b. può essere ereticale o non ereticale, a seconda del fatto che essa contenga o meno affermazioni contrarie alla fede. La b. può essere ancora immediata oppure mediata, distinguendo il bestemmiatore che si rivolge nella sua locuzione direttamente contro Dio, da quello che si esprime contro i santi e le cose sacre in quanto aventi particolare relazione con Dio. La b., dal punto di vista oggettivo, costituisce colpa grave. Tale gravità può tuttavia venir meno, qualora manchi l'avvertenza oppure il deliberato consenso, che sono poi in generale le due condizioni soggettive per contrarre la piena responsabilità dei propri atti. Nel Vecchio Testamento la b. fu giudicata tanto grave da essere punita addirittura con la morte; durante il Medioevo essa veniva ancora punita con pene gravissime, le quali furono mitigate sensibilmente soltanto dopo la Rivoluzione francese. • Dir. - La b. fu prevista come reato in Italia fino al Codice penale del 1890, che non la considerò più tale. Pene contro la b. furono ripristinate nella legge di pubblica sicurezza e quindi nel codice penale del 1930, dove veniva punito con un'ammenda "chiunque pubblicamente b. con invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone, venerati nella religione dello Stato". Tale atto ha tuttavia smesso di costituire reato a partire dal 1984, in conformità con le norme stabilite dal nuovo Concordato tra Stato italiano e Santa Sede.