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Beneficio.

(dal latino beneficium). Qualunque opera o azione rivolta a procurare ad altri o a sé un bene, un vantaggio. ║ Per estens. - Utilità, sollievo; favore, profitto. • Econ. - B. fondiario: reddito del proprietario fondiario o, in altri termini, prezzo d'uso del capitale fondiario. ║ B. delle tare: deduzione del peso lordo di recipienti e involucri, al fine dell'accertamento del dazio. ║ B. del transito: concessione del pagamento di una gabella ridotta per le merci in transito. ║ B. della ritratta: diritto di esportare, senza il pagamento del dazio, le merci precedentemente introdotte in una città dall'esterno. • St. - Istituto ricollegantesi a tradizioni romane, che intorno all'VIII sec. si congiunse con il rapporto feudale di vassallaggio. Esso consisteva in un rapporto reale, costituito dalla concessione di una terra condizionata dalla prestazione di determinati servizi. L'elemento personale, il vassallaggio, e l'elemento reale, il b., si influenzarono e modificarono vicendevolmente, dando luogo a quella singolarissima sorta di diritto reale che si chiamò feudo. • Dir. - B. di legge: vantaggio accordato a una determinata classe di persone, cose o rapporti giuridici. I b. operano specialmente in due campi del diritto: nel diritto processuale e nel diritto ereditario. Derivati dal diritto romano, perdurano sostanzialmente nel diritto moderno: il b. di separazione, consistente nella facoltà di domandare la separazione dei beni ereditari dalla massa dei beni dell'erede; il b. di escussione, per cui il fideiussore convenuto in giudizio può respingere temporaneamente il creditore, chiedendo che questi chiami prima in giudizio il debitore principale; il b. di divisione, in virtù del quale l'obbligazione contratta da più fideiussori viene divisa per quote tra i vari garanti. ║ B. d'inventario: mezzo tecnico mediante il quale chi viene chiamato all'eredità può evitare la confusione dei patrimoni. Da ciò discende che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati, in misura maggiore del valore dei beni a lui pervenuti; conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, salvo quelli estinti per effetto della morte. I creditori dell'eredità hanno la priorità sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede. • Dir. can. - B. ecclesiastico: nel Medioevo il termine indicava il rapporto che si stabiliva, quando un proprietario cedeva il suo fondo alla Chiesa, ricevendolo poi nuovamente contro determinate prestazioni o tributi; si trattava, dunque, di una delle istituzioni da cui nacque il rapporto feudale, per cui, già nel IX sec., il termine fu spesso sinonimo di feudo. I b. ecclesiastici si distinguono in: concistoriali, creati, mutati e soppressi solo dal papa, e da lui conferiti in Concistoro (quelli dei cardinali e dei vescovi); non concistoriali, o minori, creati e conferiti dai vescovi; secolari e religiosi, a seconda che i destinatari appartengano al clero secolare o a quello regolare; duplici o semplici, a seconda che impongano o meno al titolare l'obbligo della residenza nella sede del b. Secondoché, poi, possano essere revocati, oppure siano conferiti in perpetuo, si dicono amovibili o inamovibili; si distinguono, infine, in curati e non curati, con annessa o meno la cura delle anime. Il beneficiato percepisce tutti i redditi del b., con l'obbligo di erogare il superfluo ai poveri; deve adempiere agli oneri annessi al b. e amministrare il patrimonio secondo le regole stabilite dal diritto canonico.