(dal latino
beneficium). Qualunque opera o azione rivolta a procurare ad
altri o a sé un bene, un vantaggio. ║ Per estens. - Utilità,
sollievo; favore, profitto. • Econ. -
B. fondiario: reddito del
proprietario fondiario o, in altri termini, prezzo d'uso del capitale fondiario.
║
B. delle tare: deduzione del peso lordo di recipienti e
involucri, al fine dell'accertamento del dazio. ║
B. del transito:
concessione del pagamento di una gabella ridotta per le merci in transito.
║
B. della ritratta: diritto di esportare, senza il pagamento del
dazio, le merci precedentemente introdotte in una città dall'esterno.
• St. - Istituto ricollegantesi a tradizioni romane, che intorno all'VIII
sec. si congiunse con il rapporto feudale di vassallaggio. Esso consisteva in un
rapporto reale, costituito dalla concessione di una terra condizionata dalla
prestazione di determinati servizi. L'elemento personale, il vassallaggio, e
l'elemento reale, il
b., si influenzarono e modificarono vicendevolmente,
dando luogo a quella singolarissima sorta di diritto reale che si chiamò
feudo. • Dir. -
B. di legge: vantaggio accordato a una
determinata classe di persone, cose o rapporti giuridici. I
b. operano
specialmente in due campi del diritto: nel
diritto processuale e nel
diritto ereditario. Derivati dal diritto romano, perdurano
sostanzialmente nel diritto moderno: il
b. di separazione, consistente
nella facoltà di domandare la separazione dei beni ereditari dalla massa
dei beni dell'erede; il
b. di escussione, per cui il fideiussore
convenuto in giudizio può respingere temporaneamente il creditore,
chiedendo che questi chiami prima in giudizio il debitore principale; il
b.
di divisione, in virtù del quale l'obbligazione contratta da
più fideiussori viene divisa per quote tra i vari garanti. ║
B.
d'inventario: mezzo tecnico mediante il quale chi viene chiamato
all'eredità può evitare la confusione dei patrimoni. Da ciò
discende che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati, in
misura maggiore del valore dei beni a lui pervenuti; conserva verso
l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il
defunto, salvo quelli estinti per effetto della morte. I creditori
dell'eredità hanno la priorità sul patrimonio ereditario rispetto
ai creditori dell'erede. • Dir. can. -
B. ecclesiastico: nel
Medioevo il termine indicava il rapporto che si stabiliva, quando un
proprietario cedeva il suo fondo alla Chiesa, ricevendolo poi nuovamente contro
determinate prestazioni o tributi; si trattava, dunque, di una delle istituzioni
da cui nacque il rapporto feudale, per cui, già nel IX sec., il termine
fu spesso sinonimo di feudo. I
b. ecclesiastici si distinguono in:
concistoriali, creati, mutati e soppressi solo dal papa, e da lui
conferiti in Concistoro (quelli dei cardinali e dei vescovi);
non
concistoriali, o
minori, creati e conferiti dai vescovi;
secolari e
religiosi, a seconda che i destinatari appartengano al
clero secolare o a quello regolare;
duplici o
semplici, a seconda
che impongano o meno al titolare l'obbligo della residenza nella sede del
b. Secondoché, poi, possano essere revocati, oppure siano
conferiti in perpetuo, si dicono
amovibili o
inamovibili; si
distinguono, infine, in
curati e
non curati, con annessa o meno la
cura delle anime. Il beneficiato percepisce tutti i redditi del
b., con
l'obbligo di erogare il superfluo ai poveri; deve adempiere agli oneri annessi
al
b. e amministrare il patrimonio secondo le regole stabilite dal
diritto canonico.