Atto solenne col quale la Chiesa consente a un defunto di essere onorato con il
titolo di
beato. La
b. si distingue in
formale, se
dichiarata dopo il processo canonico, o
equipollente, quando la Chiesa
riconosce il culto prestato a una persona defunta nei luoghi dove sia venerata
come beata. I requisiti richiesti per la
b. sono una vita santa e almeno
due miracoli. Anticamente l'inchiesta era eseguita dal vescovo a cui competeva
la proclamazione; nel XII sec. fu devoluta ai Concili Generali; Alessandro III
avocò a sé e ai suoi successori le
b. e le canonizzazioni
e, infine, Urbano VIII le affidò definitivamente alla S. Congregazione
dei Riti. Il culto del beato è soggetto a varie limitazioni, tra le quali
la possibilità di dedicare al beato altari ma non chiese, la
necessità di una speciale autorizzazione pontificia per la celebrazione
di messe in suo onore e il divieto di rappresentarlo con l'aureola.