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Beatificazióne.

Atto solenne col quale la Chiesa consente a un defunto di essere onorato con il titolo di beato. La b. si distingue in formale, se dichiarata dopo il processo canonico, o equipollente, quando la Chiesa riconosce il culto prestato a una persona defunta nei luoghi dove sia venerata come beata. I requisiti richiesti per la b. sono una vita santa e almeno due miracoli. Anticamente l'inchiesta era eseguita dal vescovo a cui competeva la proclamazione; nel XII sec. fu devoluta ai Concili Generali; Alessandro III avocò a sé e ai suoi successori le b. e le canonizzazioni e, infine, Urbano VIII le affidò definitivamente alla S. Congregazione dei Riti. Il culto del beato è soggetto a varie limitazioni, tra le quali la possibilità di dedicare al beato altari ma non chiese, la necessità di una speciale autorizzazione pontificia per la celebrazione di messe in suo onore e il divieto di rappresentarlo con l'aureola.