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Banda armata.

Dir. pen. - Specifica forma di associazione per delinquere, prevista dall'art. 306 Cod. Pen., qualificata dal possesso di armi e dal fine di commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato, cioè di natura politica. La pena è quella della reclusione da 5 a 15 anni. Per il solo fatto di partecipare alla b.a., la pena è dai 3 ai 9 anni. I capi o i sovvertitori della b.a. sono condannati alla stessa pena stabilita per i promotori. Chiunque poi aiuta o dà rifugio a persona facente parte di una b.a., è punito con la reclusione fino a due anni. Non è invece punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Inoltre non sono punibili coloro che, prima che sia commesso il delitto per cui la b.a. venne formata, sciolgono la b.a. stessa o da essa si ritirano o si arrendono senza opporre resistenza e consegnando spontaneamente le armi. La configurazione giuridica di questo reato trova taluni precedenti sia nella nostra legislazione che in alcune di quelle straniere. Il Codice francese del 1810 fu il primo a prevedere questo reato; da esso passò nel Codice Penale delle Due Sicilie, poi nel Codice Sardo e infine nel Codice Zanardelli del 1889. La nozione di b.a. è stata variamente intesa: la suprema Corte ha infine affermato che per esistere una b.a. occorre un raggruppamento organizzato diretto da un capo al fine di commettere determinati reati. Circa i requisiti organizzativi necessari a integrare la struttura della b.a., sono stati prospettati dalla giurisprudenza vari criteri; tra questi: l'organizzazione deve essere caratterizzata da una certa complessità, qualità e numero di mezzi a disposizione; è necessario operare in clandestinità, che esista una stabile struttura informativa preordinata all'attuazione della strategia politico-militare eversiva, che vengano addestrati i partecipanti all'uso delle armi. Il reato di costituzione di b.a. fu previsto anche da una legge particolare del 10 maggio del 1945, che comportava pene particolarmente severe. Ciò era stato dettato dalla necessità di far fronte ai gravi fenomeni di banditismo e di delinquenza che turbavano l'Italia nell'immediato dopoguerra; coloro infatti che avessero promosso, costituito od organizzato b.a. per compiere reati contro cose o persone, erano puniti con la reclusione non inferiore a vent'anni e, nei casi più gravi, con la pena di morte o con l'ergastolo.