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Banca.

Istituto autorizzato la cui attività principale è costituita dal raccogliere fondi, prevalentemente in forma di depositi, e nell'erogarli, soprattutto mediante prestiti. Compito delle b. è pertanto quello di amministrare e procurare denaro. Esse amministrano il denaro affidato loro da cittadini o da amministrazioni private (depositi domestici e depositi patrimoniali), da enti pubblici (servizio tesoreria), da imprese che hanno presso la b. un conto corrente. Allo stesso modo, procurano denaro sia ai privati, sia agli enti pubblici (credito politico) ed eseguono cambi monetari sulla base della presentazione di assegni circolari e bancari o conteggiandoli quali anticipazioni di pagamenti futuri dei clienti, sconto di cambiali o di credito sul capitale. • St. - Le prime forme di attività bancaria risalgono alle antiche civiltà orientali e mediterranee, in particolare assirobabilonese ed egizia. Notevole fu lo sviluppo dell'attività creditizia nelle civiltà greca e romana. I banchieri greci erano detti trapeziti (dalla forma del tavolo dietro cui si sedevano), quelli romani argentari. Essi ricevevano depositi, effettuavano pagamenti per conto di terzi, mediante giro sui registri, e concedevano prestiti. La caduta dell'Impero romano e il decadimento dell'economia curtense nel Medioevo ebbero come conseguenza anche la scomparsa della precedente esperienza monetaria e creditizia. Nucleo costitutivo delle moderne b. furono, in età tardo-medioevale, i banchi tenuti dagli orefici, dai cambiavalute e dagli stessi mercanti, la cui funzione preminente era di custodire il numerario che i clienti consegnavano, di accertarne il titolo e il valore, e di effettuare pagamenti in località lontane. A scopo di maggior sicurezza la moneta veniva depositata presso le casse mercantili, allo stesso modo dei depositi di oro e gioielli affidati in custodia presso gli orefici. Inoltre, i furti assai frequenti, inducevano commercianti e mercanti che si recavano in una località per partecipare a fiere, mercati o per affari o per motivi personali, a consegnare la propria moneta a un banco che avesse un corrispondente nella località di arrivo. In tal modo, il depositante poteva ricevere, in cambio della presentazione di una ricevuta, un uguale importo di denaro contante. Si aggiungeva poi il fatto che la grande confusione monetaria del tempo, le molteplici monetazioni, le tosature (tipica frode di quel tempo, consistente nel sottrarre metallo prezioso ai bordi delle monete), inducevano i creditori a preferire il pagamento tramite il banco che garantiva l'integrità della moneta consegnata. Pertanto, la funzione del banco era inizialmente quella di garantire la bontà della moneta, di custodirla e di trasferirla per conto dei clienti. Con l'aumentare dei traffici, alla funzione di accettazione e di custodia del denaro si aggiunse presto quella della concessione di prestiti e all'attività dei banchieri cominciarono a interessarsi sempre più le autorità pubbliche. L'entità statale, sia che si trattasse di comune, di principato o di regno, cominciò a interessarsi all'attività dei banchieri, da un lato per proteggere il denaro affidato dai depositanti, dall'altro per ottenere prestiti. In tal modo, il banco monetario andò trasformandosi in banco di credito, ricevendo i depositi in moneta, facilitando i pagamenti tra i depositanti, concedendo prestiti. L'attività bancaria ricevette un notevole impulso dall'introduzione dei titoli rappresentativi dei depositi e dei crediti, nonché dalla trasferibilità degli stessi mediante girata o semplice consegna. Accanto all'assegno emesso dal titolare del deposito all'ordine di una persona, cominciò a circolare un titolo tratto dalla b. su se stessa e pagabile al portatore in moneta effettiva metallica, senza la necessità di alcuna firma. Da questo titolo di credito deriva l'attuale assegno bancario e dalle b. che lo emettevano derivano le attuali b. di emissione, in genere corrispondenti alle varie b. nazionali. In origine il diritto di battere moneta consisteva solo nel mettere in circolazione monete metalliche in oro, argento e altri metalli meno pregiati, il cui valore intrinseco avrebbe dovuto corrispondere a quello espresso sulla moneta. Accanto alla moneta metallica, la sola ad avere valore legale, svolgevano funzioni monetarie anche i titoli all'ordine delle b., ma solo più tardi, con la trasformazione del titolo di credito in biglietto di b., esso ottenne il riconoscimento di mezzo di pagamento alla stessa stregua della moneta metallica, così da divenire moneta legale. A garanzia dei biglietti emessi, vigevano particolari restrizioni imposte dallo Stato alle b. e consistenti, oltre che nell'obbligo della convertibilità immediata in moneta metallica, nell'obbligo di tenere nelle proprie casse un determinato quantitativo di moneta metallica. Quando si giunse alla circolazione dei soli biglietti di b., il sistema bancario si era ormai talmente evoluto che la b. di emissione sostituiva lo Stato nel battere moneta, e in molti Paesi cominciò a identificarsi con un'unica B. centrale attorno alla quale si raggruppavano gli altri istituti bancari. Il primo esempio di istituto di emissione a carattere nazionale fu la Bank of England (B. d'Inghilterra), creata nel 1694. Essa rimase un caso isolato per tutto il secolo successivo e solo nel corso dell'Ottocento grandi b. andarono affermandosi anche negli altri Paesi europei, sotto forma di società anonime controllate dallo Stato. Nel 1800 si ebbe la costituzione della Banque de France (B. di Francia) che nel giro di qualche anno fece di Parigi un'agguerrita concorrente di Londra e di Amsterdam, contendendo ad esse il titolo di capitale finanziaria dell'Europa. La Bank of England rimase tuttavia il maggiore centro di deposito esistente nel mondo e Londra la capitale bancaria d'Europa. Dopo la Restaurazione la Banque de France perdette l'esclusiva del diritto di emettere banconote, per conto dello Stato francese; il diritto fu esteso anche alle b. di Rouen, Nantes e Bordeaux. Essa però continuò a mantenere stretti rapporti con il Governo, e la sua importanza (come quella delle altre grandi b. europee) si andò accrescendo con lo sviluppo del debito pubblico e dei prestiti e investimenti all'estero. Questo progresso non era però limitato alle b. nazionali, ma si estendeva agli istituti che facevano capo a grandi famiglie di finanzieri, tra cui quella dei Rothschild, che organizzavano prestiti agli Stati stranieri sul mercato di Londra ed erano presenti con agenzie in tutti i principali centri d'Europa. La b. prussiana fu fondata nel 1847 sotto forma di società per azioni a capitale privato, ma sotto controllo e direzione statale. Dopo l'unificazione della Germania, assunse il nome di B. imperiale di Germania, ma non era la sola a essere autorizzata a emettere banconote. Negli anni precedenti, istituti di emissione erano sorti a Colonia, Magdeburgo, Danzica, Königsberg, Posen e nel 1871 esistevano in Germania ben trentatré b. di emissione. Questo sistema bancario contribuì molto alla raccolta di capitali da investire nel commercio e nell'industria tedesca. Dopo il 1871 la b. imperiale (Reichsbank) raggruppò tutte le b. tedesche in una grande holding finanziaria che favorì l'espansione industriale della Germania. Assai più debole era la struttura economica dell'Italia. Anche dopo l'unificazione, le varie regioni italiane conservarono gelosamente il diritto a una propria b. di emissione e nel 1871 sei erano gli istituti bancari ad avere tale diritto: B. Nazionale del Regno d'Italia; B. Toscana; B. Toscana di credito; B. romana; Banco di Napoli; Banco di Sicilia. Solo dopo lo scandalo della B. romana (V. BANCA ROMANA, SCANDALO DELLA), con la nascita nel 1893 della B. d'Italia, si costituì una b. centrale di emissione. Negli Stati Uniti la particolarità del sistema bancario ha fatto sì che, a differenza dei Paesi europei in cui lo sviluppo è avvenuto attraverso il dominio di poche grandi b. dotate di centinaia di filiali, esso si sia sviluppato soprattutto attraverso istituti di credito locali, relativamente piccoli e indipendenti. Sino agli anni Trenta, pressoché chiunque negli Stati Uniti, poteva fondare una b., disponendo di un capitale relativamente limitato, e ciò ha contribuito a far sì che la storia americana dei fallimenti bancari e delle perdite dei depositanti sia stata particolarmente fitta di casi e dolorosa per i piccoli risparmiatori. Con la costituzione in tutti i Paesi di b. centrali incaricate di batter moneta, si è giunti all'attuale sistema bancario, in cui l'emissione dei biglietti risulta svincolata dai movimenti del dare e dell'avere con l'estero e non esiste più un rapporto fisso tra la circolazione e le riserve auree, siano esse amministrate o no dalla b. centrale. ║ Il moderno sistema bancario: perno del moderno sistema bancario è la B. centrale di emissione. Mentre le b. ordinarie intrattengono rapporti con gli operatori economici privati, con i produttori e i commercianti, la B. centrale intrattiene rapporti con le b. ordinarie; rappresenta quindi la B. delle b. Oltre a emettere biglietti, essa concede crediti, mediante il riscontro e la sovvenzione alle altre b., nonché mediante l'elargizione di finanziamenti al tesoro dello Stato. Inoltre riceve depositi provenienti dalle b. ordinarie e dalla tesoreria dello Stato. Regola il volume dei mezzi di pagamento e del credito, riscontrando le cambiali commerciali presentate dalle b. ordinarie. Nel settore pubblico, concede anticipazioni al Tesoro, promuove investimenti in titoli pubblici e in buoni del tesoro, facendo in tal modo prestiti allo Stato e regolando quindi il mercato monetario. Ad essa le altre b. affidano i loro depositi e da essa ricevono anticipazioni; inoltre, è da essa che derivano i più larghi flussi di moneta. Le b. ordinarie si distinguono dalla b. centrale sia in quanto non hanno la facoltà di emettere moneta legale, sia in quanto si propongono come scopo il profitto, attraverso l'intermediazione tra i crediti che ricevono dai loro depositanti e quelli che concedono a coloro che ad esse ricorrono per prestiti. I depositi bancari si dividono in due grandi gruppi: depositi degli operatori economici e depositi dei privati. Quelli del primo gruppo corrispondono ai conti correnti che, a loro volta, si dividono in conti liberi, prelevabili a vista, e in conti vincolati, prelevabili dopo un preavviso convenuto oppure a scadenza fissa. I depositi del secondo tipo si distinguono anch'essi in depositi liberi in conto corrente, prelevabili a vista; depositi a risparmio, prelevabili gradualmente; e depositi vincolati, per i quali sono pattuite scadenze più lontane oppure un determinato preavviso. Il cliente può disporre delle somme depositate nei conti correnti sia mediante assegno bancario (cheque), sia mediante ordine scritto. Le b. di credito ordinario possono fare prestiti limitatamente a una percentuale dell'ammontare dei depositi, dovendo avere sempre una cassa pronta per far fronte alle domande di ritiro dei depositanti. Nel fare i loro prestiti, le b. creano moneta scritturale, ossia autorizzano i loro clienti a disporre, mediante assegno, del contenuto del credito concesso. In tal modo una nuova offerta di moneta affluisce sul mercato. Le b. di credito ordinario possono avere presso la B. di emissione sia depositi derivati da anticipazioni, sia dal riscontro delle cambiali. Una particolare forma di credito bancario a breve scadenza è costituita dai riporti. Si tratta di prestiti fatti dalle b. agli operatori di Borsa per facilitare il commercio delle azioni industriali. ║ B. internazionali: risultato della cooperazione tra le B. centrali e della collaborazione tra i vari Paesi sul piano economico e finanziario sono le b. internazionali. La nascita dei primi istituti di questo genere è relativamente recente. Solo al 1930 risale infatti la costituzione della B. dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements) (V.) e al 1946 la nascita della B. internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development) (V.). Ad essa seguì un anno dopo la costituzione del Fondo Monetario Internazionale (International Monetary Fund). Nel 1958 veniva istituita la B. Europea per gli investimenti (V.) e nel 1963 la B. internazionale di cooperazione economica tra i Paesi dell'Europa orientale. La B. dei Regolamenti internazionali (BRI), con sede a Basilea, fu fondata per regolare il pagamento delle riparazioni tedesche dopo la prima guerra mondiale. Le sue funzioni, stabilite dall'articolo 3 dello statuto, sono quelle di "promuovere la cooperazione tra b. centrali e fornire nuove facilitazioni per le operazioni finanziarie internazionali; operare come fiduciaria o agente per i regolamenti finanziari internazionali ad essa affidati in virtù di convenzioni con le parti interessate". La B. internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), unitamente al compito transitorio di agevolare la ricostruzione delle economie danneggiate dalla guerra, fu incaricata della funzione permanente di facilitare gli investimenti internazionali. A livello internazionale, l'attività bancaria si è notevolmente intensificata e le operazioni di molti istituti bancari sui mercati esteri hanno sostituito quelle da loro svolte all'interno. Le aree maggiormente interessate da Operazioni internazionali sono l'America Latina, il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico. Parallelamente, si è andato accentuando il processo di trasformazione delle principali b. internazionali in grandi società finanziarie. ║ Il sistema bancario italiano: la legge bancaria (r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella l. 7 marzo 1938, n. 141 e successive modifiche), distingue due principali gruppi di intermediari finanziari, entrambi assoggettati alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla vigilanza della B. d'Italia: le aziende di credito e gli istituti di credito speciale. Al primo gruppo appartengono le b. comunemente intese; il secondo gruppo è costituito invece da istituti di credito aventi la caratteristica di raccogliere risparmi a lungo e medio termine, prevalentemente mediante obbligazioni e certificati di deposito e di effettuare finanziamenti di durata pluriennale, caratterizzati da un prefissato piano di rimborso, a favore di enti o aziende che operano in specifici settori di attività economica. In Italia operano circa più di 90 istituti di credito speciale, così classificabili: 1) Istituti di credito mobiliare, che concedono mutui alle imprese industriali e commerciali e presentano in molti casi un'ulteriore specializzazione in rapporto alla dimensione e al ramo di attività dell'azienda finanziabile. 2) Istituti e sezioni opere pubbliche, che assieme alla Cassa Depositi e Prestiti, destinano le risorse agli enti locali e alle imprese interessate alla predisposizione di infrastrutture di interesse pubblico. 3) Istituti e sezioni di credito fondiario, che erogano mutui all'attività edilizia e agli acquirenti di abitazioni. 4) Istituti di credito agrario, che possono operare sia a breve che medio termine, sia a lungo termine. Il controllo del sistema creditizio è esercitato da tre organismi appositi: il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la B. d'Italia e il ministero del Tesoro. Il primo, comprendente il ministro del Tesoro, i ministri dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura, dell'Industria, del Commercio con l'estero, del Bilancio e il governatore della B. d'Italia, vigila sulla tutela del risparmio ed esercita funzioni deliberative e normative sull'indirizzo del credito e del risparmio. La B. d'Italia ha funzioni di controllo e normative sulle b. di deposito e sugli istituti di credito a medio e lungo termine e vigila sulla distribuzione territoriale degli sportelli bancari. Il ministero del Tesoro è responsabile di fronte al Parlamento di tutte le decisioni riguardanti il credito e il risparmio; esercita il controllo sulla B. d'Italia; emana con decreto le delibere del Comitato. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta sono stati presi alcuni provvedimenti atti a rimodernare il sistema bancario e a favorirne l'efficienza. In particolare nel 1988 è stato formalizzato l'accordo per la "pubblicità e la trasparenza delle condizioni praticate alla clientela" che garantisce che la clientela venga puntualmente e tempestivamente informata delle condizioni praticate dall'istituto e delle variazioni delle stesse. Inoltre la legge n. 218 del luglio 1990 ha concesso agli istituti la possibilità di trasformarsi in società per azioni, procedendo a una privatizzazione del controllo e alla vendita di azioni anche a imprese che non svolgono attività bancarie o finanziarie, oltre ad aver favorito mediante incentivi fiscali, i processi di concentrazione tra b. La legge entrata in vigore il 1° gennaio 1994 ha fatto sì che il sistema creditizio venisse orientato verso caratteristiche proprie degli ordinamenti degli altri membri della Comunità Europea.