Istituto autorizzato la cui attività principale è costituita dal
raccogliere fondi, prevalentemente in forma di depositi, e nell'erogarli,
soprattutto mediante prestiti. Compito delle
b. è pertanto quello
di amministrare e procurare denaro. Esse amministrano il denaro affidato loro da
cittadini o da amministrazioni private (depositi domestici e depositi
patrimoniali), da enti pubblici (servizio tesoreria), da imprese che hanno
presso la
b. un conto corrente. Allo stesso modo, procurano denaro sia ai
privati, sia agli enti pubblici (credito politico) ed eseguono cambi monetari
sulla base della presentazione di assegni circolari e bancari o conteggiandoli
quali anticipazioni di pagamenti futuri dei clienti, sconto di cambiali o di
credito sul capitale. • St. - Le prime forme di attività bancaria
risalgono alle antiche civiltà orientali e mediterranee, in particolare
assirobabilonese ed egizia. Notevole fu lo sviluppo dell'attività
creditizia nelle civiltà greca e romana. I banchieri greci erano detti
trapeziti (dalla forma del tavolo dietro cui si sedevano), quelli romani
argentari. Essi ricevevano depositi, effettuavano pagamenti per conto di
terzi, mediante giro sui registri, e concedevano prestiti. La caduta dell'Impero
romano e il decadimento dell'economia curtense nel Medioevo ebbero come
conseguenza anche la scomparsa della precedente esperienza monetaria e
creditizia. Nucleo costitutivo delle moderne
b. furono, in età
tardo-medioevale, i
banchi tenuti dagli orefici, dai cambiavalute e dagli
stessi mercanti, la cui funzione preminente era di custodire il numerario che i
clienti consegnavano, di accertarne il titolo e il valore, e di effettuare
pagamenti in località lontane. A scopo di maggior sicurezza la moneta
veniva depositata presso le casse mercantili, allo stesso modo dei depositi di
oro e gioielli affidati in custodia presso gli orefici. Inoltre, i furti assai
frequenti, inducevano commercianti e mercanti che si recavano in una
località per partecipare a fiere, mercati o per affari o per motivi
personali, a consegnare la propria moneta a un banco che avesse un
corrispondente nella località di arrivo. In tal modo, il depositante
poteva ricevere, in cambio della presentazione di una ricevuta, un uguale
importo di denaro contante. Si aggiungeva poi il fatto che la grande confusione
monetaria del tempo, le molteplici monetazioni, le tosature (tipica frode di
quel tempo, consistente nel sottrarre metallo prezioso ai bordi delle monete),
inducevano i creditori a preferire il pagamento tramite il banco che garantiva
l'integrità della moneta consegnata. Pertanto, la funzione del banco era
inizialmente quella di garantire la bontà della moneta, di custodirla e
di trasferirla per conto dei clienti. Con l'aumentare dei traffici, alla
funzione di accettazione e di custodia del denaro si aggiunse presto quella
della concessione di prestiti e all'attività dei banchieri cominciarono a
interessarsi sempre più le autorità pubbliche. L'entità
statale, sia che si trattasse di comune, di principato o di regno,
cominciò a interessarsi all'attività dei banchieri, da un lato per
proteggere il denaro affidato dai depositanti, dall'altro per ottenere prestiti.
In tal modo, il banco monetario andò trasformandosi in banco di credito,
ricevendo i depositi in moneta, facilitando i pagamenti tra i depositanti,
concedendo prestiti. L'attività bancaria ricevette un notevole impulso
dall'introduzione dei titoli rappresentativi dei depositi e dei crediti,
nonché dalla trasferibilità degli stessi mediante girata o
semplice consegna. Accanto all'assegno emesso dal titolare del deposito
all'ordine di una persona, cominciò a circolare un titolo tratto dalla
b. su se stessa e pagabile al portatore in moneta effettiva metallica,
senza la necessità di alcuna firma. Da questo titolo di credito deriva
l'attuale assegno bancario e dalle
b. che lo emettevano derivano le
attuali
b. di emissione, in genere corrispondenti alle varie
b.
nazionali. In origine il diritto di battere moneta consisteva solo nel mettere
in circolazione monete metalliche in oro, argento e altri metalli meno pregiati,
il cui valore intrinseco avrebbe dovuto corrispondere a quello espresso sulla
moneta. Accanto alla moneta metallica, la sola ad avere valore legale,
svolgevano funzioni monetarie anche i titoli all'ordine delle
b., ma solo
più tardi, con la trasformazione del titolo di credito in biglietto di
b., esso ottenne il riconoscimento di mezzo di pagamento alla stessa
stregua della moneta metallica, così da divenire moneta legale. A
garanzia dei biglietti emessi, vigevano particolari restrizioni imposte dallo
Stato alle
b. e consistenti, oltre che nell'obbligo della
convertibilità immediata in moneta metallica, nell'obbligo di tenere
nelle proprie casse un determinato quantitativo di moneta metallica. Quando si
giunse alla circolazione dei soli biglietti di
b., il sistema bancario si
era ormai talmente evoluto che la
b. di emissione sostituiva lo Stato nel
battere moneta, e in molti Paesi cominciò a identificarsi con un'unica
B. centrale attorno alla quale si raggruppavano gli altri istituti
bancari. Il primo esempio di istituto di emissione a carattere nazionale fu la
Bank of England (
B. d'Inghilterra), creata nel 1694. Essa rimase un caso
isolato per tutto il secolo successivo e solo nel corso dell'Ottocento grandi
b. andarono affermandosi anche negli altri Paesi europei, sotto forma di
società anonime controllate dallo Stato. Nel 1800 si ebbe la costituzione
della Banque de France (
B. di Francia) che nel giro di qualche anno fece
di Parigi un'agguerrita concorrente di Londra e di Amsterdam, contendendo ad
esse il titolo di capitale finanziaria dell'Europa. La Bank of England rimase
tuttavia il maggiore centro di deposito esistente nel mondo e Londra la capitale
bancaria d'Europa. Dopo la Restaurazione la Banque de France perdette
l'esclusiva del diritto di emettere banconote, per conto dello Stato francese;
il diritto fu esteso anche alle
b. di Rouen, Nantes e Bordeaux. Essa
però continuò a mantenere stretti rapporti con il Governo, e la
sua importanza (come quella delle altre grandi
b. europee) si andò
accrescendo con lo sviluppo del debito pubblico e dei prestiti e investimenti
all'estero. Questo progresso non era però limitato alle
b.
nazionali, ma si estendeva agli istituti che facevano capo a grandi famiglie di
finanzieri, tra cui quella dei Rothschild, che organizzavano prestiti agli Stati
stranieri sul mercato di Londra ed erano presenti con agenzie in tutti i
principali centri d'Europa. La
b. prussiana fu fondata nel 1847 sotto
forma di società per azioni a capitale privato, ma sotto controllo e
direzione statale. Dopo l'unificazione della Germania, assunse il nome di
B. imperiale di Germania, ma non era la sola a essere autorizzata a
emettere banconote. Negli anni precedenti, istituti di emissione erano sorti a
Colonia, Magdeburgo, Danzica, Königsberg, Posen e nel 1871 esistevano in
Germania ben trentatré
b. di emissione. Questo sistema bancario
contribuì molto alla raccolta di capitali da investire nel commercio e
nell'industria tedesca. Dopo il 1871 la
b. imperiale (Reichsbank)
raggruppò tutte le
b. tedesche in una grande
holding
finanziaria che favorì l'espansione industriale della Germania. Assai
più debole era la struttura economica dell'Italia. Anche dopo
l'unificazione, le varie regioni italiane conservarono gelosamente il diritto a
una propria
b. di emissione e nel 1871 sei erano gli istituti bancari ad
avere tale diritto:
B. Nazionale del Regno d'Italia;
B. Toscana;
B. Toscana di credito;
B. romana; Banco di Napoli; Banco di
Sicilia. Solo dopo lo scandalo della
B. romana
(V. BANCA ROMANA, SCANDALO DELLA), con la nascita nel 1893 della
B. d'Italia, si
costituì una
b. centrale di emissione. Negli Stati Uniti la
particolarità del sistema bancario ha fatto sì che, a differenza
dei Paesi europei in cui lo sviluppo è avvenuto attraverso il dominio di
poche grandi
b. dotate di centinaia di filiali, esso si sia sviluppato
soprattutto attraverso istituti di credito locali, relativamente piccoli e
indipendenti. Sino agli anni Trenta, pressoché chiunque negli Stati
Uniti, poteva fondare una
b., disponendo di un capitale relativamente
limitato, e ciò ha contribuito a far sì che la storia americana
dei fallimenti bancari e delle perdite dei depositanti sia stata particolarmente
fitta di casi e dolorosa per i piccoli risparmiatori. Con la costituzione in
tutti i Paesi di
b. centrali incaricate di batter moneta, si è
giunti all'attuale sistema bancario, in cui l'emissione dei biglietti risulta
svincolata dai movimenti del dare e dell'avere con l'estero e non esiste
più un rapporto fisso tra la circolazione e le riserve auree, siano esse
amministrate o no dalla
b. centrale. ║
Il moderno sistema
bancario: perno del moderno sistema bancario è la
B. centrale
di emissione. Mentre le
b. ordinarie intrattengono rapporti con gli
operatori economici privati, con i produttori e i commercianti, la
B.
centrale intrattiene rapporti con le
b. ordinarie; rappresenta quindi la
B. delle
b. Oltre a emettere biglietti, essa concede crediti,
mediante il riscontro e la sovvenzione alle altre
b., nonché
mediante l'elargizione di finanziamenti al tesoro dello Stato. Inoltre riceve
depositi provenienti dalle
b. ordinarie e dalla tesoreria dello Stato.
Regola il volume dei mezzi di pagamento e del credito, riscontrando le cambiali
commerciali presentate dalle
b. ordinarie. Nel settore pubblico, concede
anticipazioni al Tesoro, promuove investimenti in titoli pubblici e in buoni del
tesoro, facendo in tal modo prestiti allo Stato e regolando quindi il mercato
monetario. Ad essa le altre
b. affidano i loro depositi e da essa
ricevono anticipazioni; inoltre, è da essa che derivano i più
larghi flussi di moneta. Le
b. ordinarie si distinguono dalla
b.
centrale sia in quanto non hanno la facoltà di emettere moneta legale,
sia in quanto si propongono come scopo il profitto, attraverso l'intermediazione
tra i crediti che ricevono dai loro depositanti e quelli che concedono a coloro
che ad esse ricorrono per prestiti. I depositi bancari si dividono in due grandi
gruppi:
depositi degli operatori economici e
depositi dei privati.
Quelli del primo gruppo corrispondono ai
conti correnti che, a loro
volta, si dividono in conti
liberi, prelevabili a vista, e in conti
vincolati, prelevabili dopo un preavviso convenuto oppure a scadenza
fissa. I depositi del secondo tipo si distinguono anch'essi in depositi
liberi in conto corrente, prelevabili a vista; depositi
a
risparmio, prelevabili gradualmente; e depositi
vincolati, per i
quali sono pattuite scadenze più lontane oppure un determinato preavviso.
Il cliente può disporre delle somme depositate nei conti correnti sia
mediante assegno bancario (
cheque), sia mediante ordine scritto. Le
b. di credito ordinario possono fare prestiti limitatamente a una
percentuale dell'ammontare dei depositi, dovendo avere sempre una cassa pronta
per far fronte alle domande di ritiro dei depositanti. Nel fare i loro prestiti,
le
b. creano moneta scritturale, ossia autorizzano i loro clienti a
disporre, mediante assegno, del contenuto del credito concesso. In tal modo una
nuova offerta di moneta affluisce sul mercato. Le
b. di credito ordinario
possono avere presso la
B. di emissione sia depositi derivati da
anticipazioni, sia dal riscontro delle cambiali. Una particolare forma di
credito bancario a breve scadenza è costituita dai
riporti. Si
tratta di prestiti fatti dalle
b. agli operatori di Borsa per facilitare
il commercio delle azioni industriali. ║
B. internazionali:
risultato della cooperazione tra le
B. centrali e della collaborazione
tra i vari Paesi sul piano economico e finanziario sono le
b.
internazionali. La nascita dei primi istituti di questo genere è
relativamente recente. Solo al 1930 risale infatti la costituzione della
B. dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements)
(V.) e al 1946 la nascita della
B.
internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (International Bank for
Reconstruction and Development) (V.). Ad essa
seguì un anno dopo la costituzione del Fondo Monetario Internazionale
(International Monetary Fund). Nel 1958 veniva istituita la
B. Europea
per gli investimenti (V.) e nel 1963 la
B.
internazionale di cooperazione economica tra i Paesi dell'Europa orientale. La
B. dei Regolamenti internazionali (BRI), con sede a Basilea, fu fondata
per regolare il pagamento delle riparazioni tedesche dopo la prima guerra
mondiale. Le sue funzioni, stabilite dall'articolo 3 dello statuto, sono quelle
di "promuovere la cooperazione tra
b. centrali e fornire nuove
facilitazioni per le operazioni finanziarie internazionali; operare come
fiduciaria o agente per i regolamenti finanziari internazionali ad essa affidati
in virtù di convenzioni con le parti interessate". La
B.
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), unitamente al compito
transitorio di agevolare la ricostruzione delle economie danneggiate dalla
guerra, fu incaricata della funzione permanente di facilitare gli investimenti
internazionali. A livello internazionale, l'attività bancaria si è
notevolmente intensificata e le operazioni di molti istituti bancari sui mercati
esteri hanno sostituito quelle da loro svolte all'interno. Le aree maggiormente
interessate da Operazioni internazionali sono l'America Latina, il Medio Oriente
e il Sud-Est asiatico. Parallelamente, si è andato accentuando il
processo di trasformazione delle principali
b. internazionali in grandi
società finanziarie. ║
Il sistema bancario italiano: la
legge bancaria (r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella l. 7 marzo 1938,
n. 141 e successive modifiche), distingue due principali gruppi di intermediari
finanziari, entrambi assoggettati alle direttive del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio e alla vigilanza della
B. d'Italia: le
aziende di credito e gli
istituti di credito speciale. Al primo
gruppo appartengono le
b. comunemente intese; il secondo gruppo è
costituito invece da istituti di credito aventi la caratteristica di raccogliere
risparmi a lungo e medio termine, prevalentemente mediante obbligazioni e
certificati di deposito e di effettuare finanziamenti di durata pluriennale,
caratterizzati da un prefissato piano di rimborso, a favore di enti o aziende
che operano in specifici settori di attività economica. In Italia operano
circa più di 90 istituti di credito speciale, così classificabili:
1) Istituti di credito mobiliare, che concedono mutui alle imprese industriali e
commerciali e presentano in molti casi un'ulteriore specializzazione in rapporto
alla dimensione e al ramo di attività dell'azienda finanziabile. 2)
Istituti e sezioni opere pubbliche, che assieme alla Cassa Depositi e Prestiti,
destinano le risorse agli enti locali e alle imprese interessate alla
predisposizione di infrastrutture di interesse pubblico. 3) Istituti e sezioni
di credito fondiario, che erogano mutui all'attività edilizia e agli
acquirenti di abitazioni. 4) Istituti di credito agrario, che possono operare
sia a breve che medio termine, sia a lungo termine. Il controllo del sistema
creditizio è esercitato da tre organismi appositi: il
Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, la B. d'Italia e il ministero
del Tesoro. Il primo, comprendente il ministro del Tesoro, i ministri dei
Lavori pubblici, dell'Agricoltura, dell'Industria, del Commercio con l'estero,
del Bilancio e il governatore della
B. d'Italia, vigila sulla tutela del
risparmio ed esercita funzioni deliberative e normative sull'indirizzo del
credito e del risparmio. La
B. d'Italia ha funzioni di controllo e
normative sulle
b. di deposito e sugli istituti di credito a medio e
lungo termine e vigila sulla distribuzione territoriale degli sportelli bancari.
Il ministero del Tesoro è responsabile di fronte al Parlamento di tutte
le decisioni riguardanti il credito e il risparmio; esercita il controllo sulla
B. d'Italia; emana con decreto le delibere del Comitato. Tra la fine
degli anni Ottanta e i primi anni Novanta sono stati presi alcuni provvedimenti
atti a rimodernare il sistema bancario e a favorirne l'efficienza. In
particolare nel 1988 è stato formalizzato l'accordo per la
"pubblicità e la trasparenza delle condizioni praticate alla clientela"
che garantisce che la clientela venga puntualmente e tempestivamente informata
delle condizioni praticate dall'istituto e delle variazioni delle stesse.
Inoltre la legge n. 218 del luglio 1990 ha concesso agli istituti la
possibilità di trasformarsi in società per azioni, procedendo a
una privatizzazione del controllo e alla vendita di azioni anche a imprese che
non svolgono attività bancarie o finanziarie, oltre ad aver favorito
mediante incentivi fiscali, i processi di concentrazione tra
b. La legge
entrata in vigore il 1° gennaio 1994 ha fatto sì che il sistema creditizio
venisse orientato verso caratteristiche proprie degli ordinamenti degli altri
membri della Comunità Europea.