Abbandono.
L'atto dell'abbandonare. L'essere abbandonato. Condizione in
cui viene a trovarsi l'individuo (o l'oggetto) abbandonato.
• Dir. civ. - Nel diritto di famiglia, a.
volontario del coniuge: azione di un coniuge il quale volontariamente e in
modo ingiustificato si allontana dall'altro, venendo meno all'obbligo della
convivenza. È uno dei motivi per i quali si può chiedere la
separazione personale per colpa. L'a. senza giusta causa del domicilio
coniugale da parte della moglie e il rifiuto di tornarvi provocano anche la
sospensione dell'obbligo del marito di provvedere al suo mantenimento. ║
A. del minore: stato di a. materiale o morale in cui viene a
trovarsi il minore affidato a persone che, per negligenza, incapacità o
per altri motivi, si dimostrano non idonei a provvedere al suo mantenimento o
alla sua educazione. L'art. 403 Cod. Civ. sancisce la privazione della patria
potestà e la collocazione temporanea del minore in un luogo idoneo, sino
a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. ║ Nel
diritto di proprietà, a. del fondo servente: azione del
proprietario di un fondo gravato da servitù, il quale abbandona il
terreno al proprietario del fondo dominante, per non sostenere le spese
necessarie a conservare la servitù. •
Dir. della navigaz. - A. della nave o dell'aeromobile: ordine
impartito dal comandante della nave o dell'aeromobile ai membri dell'equipaggio
e ai terzi trasportati. Suo presupposto è l'esistenza di uno stato di
pericolo e il previo esperimento dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per
salvare la nave o l'aeromobile. Il comandante deve abbandonare la nave per
ultimo, provvedendo per quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo e
gli oggetti di valore affidati alla sua custodia. Identica norma è
prevista per la navigazione aerea ma non è prescritto che il comandante
debba sentire l'equipaggio. ║ A. abusivo di comando: reato commesso
dal comandante che, senza necessità, lascia la direzione nautica della
nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da
persona che non ha i requisiti per sostituirlo. La pena è aumentata fino
a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della
nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
• Dir. pen. - A. del comando: reato
commesso dal comandante militare che, senza giustificato motivo, abbandona o
cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico ovvero in
circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari. È
punito con la reclusione militare sino a dieci anni cui segue la rimozione dal
grado. ║ A. di persone minori o incapaci: reato previsto dal codice
penale per chiunque abbandoni una persona minore di 14 anni, ovvero una persona
incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di
provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura;
dello stesso reato è colpevole chi abbandona all'estero un cittadino
italiano, minore di 18 anni, a lui affidato nel territorio dello Stato per
ragioni di lavoro. Se dal fatto dell'a. deriva una lesione personale, la
pena prevista è da uno a sei anni, e da tre a otto anni se ne deriva la
morte. Inoltre le pene sono aumentate se il colpevole è il genitore, il
figlio, il tutore, il coniuge, l'adottante o l'adottato. ║ A. di
posto: reato del militare che, durante il combattimento, abbandona il posto
assegnatogli. È punito con la reclusione fino a un anno o fino a tre
anni, qualora il militare abbia funzioni di guardia o di servizio. ║ A.
di pubblici uffici, impieghi, servizi: è uno dei reati dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si verifica nel caso di pubblici
ufficiali, di incaricati di un pubblico servizio aventi la qualifica di
impiegati, di privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica
necessità non organizzati in imprese, e di dipendenti da imprese di
servizi pubblici o di pubblica necessità che in numero di tre o
più abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il
lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la
regolarità. La pena è la reclusione fino a cinque anni; essa viene
aumentata se il fatto è commesso per fine politico e se ha determinato
dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari. ║ Nel codice della strada,
costituisce reato l'a. di persona investita.
